Prova Invalsi per alunni disabili, DSA e certificazione competenze.

Prova INVALSI 2018 – novità introdotte dall’art. 7 del D.Lgs 62/2017 con particolare riguardo agli alunni disabili, DSA e alla certificazione delle competenze

L’art. 7 del D.Lgs 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d’istruzione.

Esse non fanno più parte dell’Esame di Stato, ma costituiscono un momento distinto del processo valutativo del primo ciclo di istruzione.

In particolare le novità riguardano l’introduzione della prova di inglese, la tipologia di somministrazione computer based (CBT) e il periodo di svolgimento (finestre di somministrazione) che va dal 4 aprile 2018 al 21 aprile 2018. Altra modifica riguarda la durata delle prove, 90 minuti ciascuna (fino allo scorso anno scolastico per le prove di italiano e matematica erano concessi 75 minuti).

Anche la modalità di correzione della prova ha subito delle modifiche: la correzione delle domande, sia aperte che chiuse, è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti. Lo stesso dicasi per la trasmissione dei dati all’INVALSI che è automatica, quindi senza alcun intervento da parte del personale della scuola, e contestuale alla conclusione della prova stessa da parte dello studente.

L’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI è di competenza del Dirigente Scolastico che adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire un sereno e ordinato svolgimento.

L’art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 dicono che “le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.”.

In particolar modo per le prove di italiano e matematica possono essere adottate, se previsto dal PEI delle misure compensative:

  • tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova),
  • ingrandimento;
  • dizionario;
  • calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);
  • lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;
  • Braille;
  • adattamento prova per alunni sordi (formato word).

o delle misure dispensative:

  • dispensa da una o più prove (Italiano, Matematica).

Per la prova di inglese possono essere adottate, se previsto dal PEI, delle misure compensative:

  • tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening).

o delle misure dispensative:

  • dispensa dall’intera prova, o da una delle due parti (reading o listening).

Facendo sempre riferimento all’articolo e alla nota Miur di cui sopra, anche gli allievi con DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese.

Se previsto dal PDP, possono essere adottate delle misure compensative:

  • tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per le prove di italiano e matematica e fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening);
  • dizionario;
  • calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);
  • lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;

o delle misure dispensative:

  • dispensa dalla prova d’Inglese (intera prova, o una delle due parti – reading o listening-).

E’ importante sottolineare che per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito d’ammissione all’Esame di Stato.

L’articolo 9 del D.Lgs n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

Si ricorda che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale ed è rilasciata alle alunne e agli alunni che, al termine della scuola secondaria di primo grado, hanno superato l’Esame di Stato.

I modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e sono allegati al D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

È importante sottolineare però che “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità̀ di svolgimento e della differenziazione delle prove” (art. 11, c. 15, del D. Lgs. 62/2017).

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta da INVALSI (art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017), disponibile per le scuole entro la fine dell’anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale.

Gli esiti delle prove INVALSI, infatti, confluiranno nella certificazione delle competenze e saranno distinti in livelli descrittivi:

  • Italiano (6 livelli),
  • Matematica (6 livelli),
  • Inglese: lettura (4 livelli) e ascolto (4 livelli)

(art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017)

Fonte: www.orizzontescuola.it

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