Un alunno con DSA può avere anche una disabilità?

Un alunno con DSA, non avendo compromissioni cognitive, può avere anche una disabilità?
Un chiarimento semplice e professionale

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) rappresentano una condizione evolutiva che riguarda specifiche abilità scolastiche, come la lettura, la scrittura o il calcolo. Non comportano una compromissione del funzionamento intellettivo generale. Questo significa che l’alunno con DSA possiede capacità cognitive adeguate alla sua età.

Ma può avere anche una disabilità?
La risposta è: sì, è possibile.
Le due situazioni sono distinte ma compatibili.

Che cosa sono i DSA

Secondo la normativa italiana (Legge 170/2010), i DSA comprendono:

  • Dislessia

  • Disortografia

  • Disgrafia

  • Discalculia

Questi disturbi interessano abilità specifiche, mentre l’intelligenza generale rimane nella norma. Proprio per questo motivo il DSA, di per sé, non è considerato una disabilità intellettiva.

DSA e disabilità: due condizioni diverse

La disabilità, secondo la normativa scolastica italiana (Legge 104/1992), può riguardare ambiti diversi: cognitivo, motorio, sensoriale, relazionale o comportamentale.

Un alunno con DSA:
  • non presenta deficit intellettivi;

  • può apprendere, anche se con modalità differenti;

  • necessita di strumenti compensativi e misure dispensative, formalizzate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Tuttavia, nulla esclude che uno studente possa presentare:
  • un DSA e una disabilità motoria;

  • un DSA e una disabilità sensoriale;

  • un DSA associato a un disturbo del neurosviluppo;

  • un DSA in comorbidità con altre condizioni cliniche.

In questi casi si parla di comorbilità, cioè della coesistenza di più condizioni nello stesso soggetto.

Dal punto di vista normativo

È importante distinguere:
  • Il DSA rientra nei Bisogni Educativi Speciali (BES) e non implica automaticamente il riconoscimento della Legge 104.

  • La disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 dà diritto al sostegno didattico e a un Piano Educativo Individualizzato (PEI).

In caso di doppia certificazione (legge 104 e legge 170) a livello legale “prevale” la legge 104 e quindi si avranno GLO e PEI.
Uno studente può quindi:
  • avere solo DSA → PDP, senza sostegno;

  • avere solo disabilità → PEI con insegnante di sostegno;

  • avere sia DSA sia disabilità → PEI e, se necessario, strumenti compensativi specifici per il DSA.

 

Comprendere questa differenza è fondamentale per garantire un intervento educativo adeguato, rispettoso delle caratteristiche dello studente e orientato alla piena inclusione scolastica.

 

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