Un alunno con 104 al momento dell’iscrizione in una nuova scuola può essere escluso dalla graduatoria di istituto per esubero alunni in una classe? O per esubero alunni con disabilità?

Per evitare una eccessiva e deleteria concentrazione di studenti con disabilità in poche classi, la scuola può porre un limite massimo di iscrizioni ma deve garantire delle procedure di selezione eque e trasparenti.

Circolare n. 100847 del 17 dicembre 2025 Cap. “2.3 – Iscrizioni in eccedenza” a pag. 5
Il  “limite massimo” di accoglienza e i requisiti devono essere pubblici e inseriti sul sito della scuola.

È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in
eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola.
Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello
costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte costituisce l’extrema ratio.

La scuola che rifiuta un’iscrizione  non può semplicemente respingere la richiesta, deve aiutare le famiglie a trovare un’altra scuola che li accolga, pag. 5:

«L’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’alunno/studente. » 

Per le iscrizione degli alunni che hanno fequentato lo stesso istituto comprensivo hanno la precedenza, sempre pag 5: 

«Resta confermato che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti.»
L’eventuale esclusione va motivata per iscritto e si deve basare su criteri di ammissione pubblicati nel sito della scuola.

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