TAR Puglia: accolta l’istanza dei genitori di uno studente escluso dallo scrutinio per troppe assenze

Il TAR della Puglia ha recentemente esaminato un ricorso presentato dai genitori di un alunno frequentante una scuola secondaria di primo grado a Taranto, escluso dalla valutazione finale a causa del superamento del limite massimo di assenze previsto dal regolamento scolastico.

I genitori hanno impugnato il provvedimento dell’istituto, ritenendolo eccessivamente rigido e non coerente con i risultati scolastici ottenuti dal figlio, che avevano evidenziato un rendimento complessivamente positivo. Nel ricorso sono stati sollevati rilievi su presunte irregolarità procedurali, carenze di motivazione e incongruenze rispetto agli obiettivi formativi contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Accolta la richiesta cautelare: l’alunno viene riammesso

Con un’ordinanza a carattere cautelare, il TAR ha accolto le argomentazioni dei ricorrenti, imponendo all’istituto di riesaminare la situazione dello studente. A seguito di una nuova valutazione da parte del Consiglio di Classe, l’alunno è stato ammesso alla classe successiva. I docenti hanno riconosciuto che le numerose assenze non avevano impedito un’adeguata verifica del profitto scolastico e che lo studente aveva beneficiato di percorsi personalizzati di sostegno e orientamento.

Le considerazioni del TAR e il valore educativo delle presenze

Nel pronunciarsi sul caso, il TAR ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’obiettivo del ricorso era stato raggiunto. Tuttavia, ha colto l’occasione per ribadire un principio importante: la semplice quantificazione delle assenze non può rappresentare l’unico criterio per escludere uno studente dalla valutazione finale. In particolare, in presenza di giustificazioni valide, di risultati positivi nelle discipline e di iniziative di supporto attivate dalla scuola, l’assenza fisica non può tradursi automaticamente in un ostacolo all’ammissione.

Le spese legali sono state compensate tra le parti, mentre l’attuazione della decisione è affidata all’autorità scolastica competente.

(T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, sent. 25 maggio 2018, n. 899).

 

Limiti di assenze a scuola

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