TAR Lazio annulla bocciatura di un’alunna insufficiente in 6 materie per mancata applicazione del PDP: scuola condannata per verifiche non adeguate ai disturbi dell’apprendimento

Con una sentenza depositata il 4 settembre, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una studentessa con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), annullando la decisione di non ammetterla alla classe successiva presa da un liceo scientifico di Roma e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La vicenda scolastica

La ragazza non era stata promossa alla quarta liceo dopo aver riportato sei insufficienze: Latino (voto 4), Inglese (voto 4), Storia (voto 4), Filosofia (voto 4), Fisica (voto 5) e Matematica (voto 5).

La studentessa con certificazione di DSA nello specifico difficoltà specifiche nelle abilità di calcolo, con problemi anche di memoria e linguaggio e per la quale nel dicembre 2023 era stato approvato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che prevedeva strumenti precisi: verifiche programmate, compiti con tempi più lunghi o ridotti, e prove personalizzate soprattutto in Latino, Inglese, Fisica e Matematica, le materie più compromesse dal suo disturbo.

Le violazioni accertate dal Tribunale

Il TAR, dopo aver richiesto e analizzato tutta la documentazione sulle verifiche dell’anno scolastico 2023/2024, ha evidenziato che il PDP non era stato rispettato.

Solo in Latino erano state predisposte prove parzialmente adattate ai suoi bisogni specifici; per Inglese, Fisica e Matematica, invece, i docenti avevano semplicemente tolto qualche esercizio o scelto quelli più facili, senza costruire vere prove personalizzate in linea con le necessità della ragazza.

Il Tribunale ha sottolineato come nell’anno scolastico precedente la somministrazione di verifiche personalizzate avesse consentito alla minore di conseguire risultati più proficui, dimostrando l’efficacia di questo approccio didattico quando correttamente applicato.

Gli effetti della decisione e i principi affermati

La sentenza ha confermato quanto già stabilito in sede cautelare nell’ottobre 2024, quando era stata disposta l’ammissione con riserva della studentessa alla classe successiva.

Nel frattempo, la minore ha completato regolarmente la quarta classe, risultando promossa con la pagella del 3 giugno 2025.

I giudici hanno richiamato i principi fondamentali della Legge 170/2010 sui disturbi specifici dell’apprendimento, secondo cui gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di apposite misure di ausilio e flessibilità. Le misure includono l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l’introduzione di strumenti compensativi, misure dispensative e adeguate forme di verifica e valutazione.

La decisione stabilisce, dunque, un precedente importante:

non è sufficiente ridurre quantitativamente le prove per gli studenti con DSA, ma è necessario personalizzarle qualitativamente, costruendole appositamente per valorizzare le specifiche modalità di apprendimento di ciascun alunno.

Il TAR ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese legali per 2.000 euro, oltre accessori di legge, sottolineando la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti.

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