Stop a supplenze fino a 10 giorni nella secondaria di I e II grado, il Dirigente avrà l’obbligo di copertura con l’organico interno.

Fonte: Orizzonte Scuola

Si tratta di una modifica al comma 85 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (la cosiddetta Legge Renzi), secondo cui il Dirigente può utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni

Posti comuni

Il testo della legge di Bilancio prevede che il Dirigente debba (quindi, non più può, ma deve), salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.

Posti di sostegno e scuola Primaria

Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Quindi, viene lasciata la possibilità di scelta.

I risparmi finiranno nel MOF

Gli eventuali risparmi di spesa derivanti potranno essere destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 15 per cento del Fondo stesso.

Lascia un commento