l T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, con sentenza n. 3324/2025 depositata il 22 aprile 2025, ha confermato e precisato l’orientamento giurisprudenziale dell’adita corte, già reso con pronuncia T.A.R. Campania Napoli, Sez. II sentenza, n. 2133 del 14 marzo 2025 (con le medesime motivazioni della sentenza in esame), con la fondamentale pronuncia T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 02/12/2019, n. 5668 attribuzione da parte del dirigente scolastico di un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O., dalla quale non è possibile discostarsi a pena di ricorso giurisdizionale, normalmente scrutinato in senso positivo, con l’effetto, tuttavia, di legittimare un sistema nel quale solo coloro che si rivolgono al giudice ottengono una pronuncia che ordina all’Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.O. o anche nel PEI, alla cui tempestiva redazione l’Istituto scolastico viene, parimenti, obbligato; e ancora T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 23/01/2020, n. 330 che sanciva l’illegittimità di qualsiasi provvedimento con il quale l’Amministrazione scolastica assegni all’alunno con disabilità l’insegnante di sostegno per un monte di ore inferiore a quanto indicato nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono proposti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, con indicazione non solo del programma che l’alunno deve svolgere nell’anno scolastico di riferimento ma anche delle figure professionali che devono supportarlo, senza dimenticare la pronuncia del T.A.R. Lazio sentenza n. 3076 del 12.3.2021, che ha evidenziato come le ore andassero quantificate dal PEI sulla base della proposta del GLO, in base a quanto stabilito dal co. 10 dell’art. 9 del d.lgs. 66 del 2017 e ss.mm., rendendo così illegittimi i PEI che quantificassero le ore senza il relativo supporto tecnico e la correlata motivazione.
La pronuncia n. 3324/2025 è di particolare interesse poiché il Tribunale amministrativo ben argomenta la decisione in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 62/2024, di cui ben argomenta la portata innovativa, e delle censure di violazione di legge anche sub specie di violazione dei principi costituzionali e di leggi internazionali ratificate nel nostro ordinamento, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.
Il Fatto
Il Tribunale adito, avente giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., si è pronunciato in data 22.04.2025 su ricorso, proposto dalla famiglia di un alunno con disabilità accertata e riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3, per l’annullamento di una nota del Dirigente Scolastico delle Direzione Scolastica Regionale con la quale veniva attestato che per l’anno in corso, su 40 ore di frequenza settimanali, venissero assegnate n. 12 ore e 30 minuti di sostegno al minore alunno con disabilità, nonché per l’accertamento del diritto dell’alunno con disabilità all’assegnazione dell’insegnante specializzato di sostegno per l’intero monte ore di frequenza in quanto unica misura adeguata alla sua patologia, e, per gli effetti, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno nella misura necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica. La famiglia ha dedotto inoltre la mancata redazione del PEI per l’anno scolastico in corso.
L’amministrazione scolastica regionale, costituitasi, ha dedotto che l’assegnazione delle ore di sostegno fosse in dipendenza dalle risorse in organico e garantite all’istituzione scolastica, affermando che il monte ore di 12,5, fosse il massimo di numero di ore che la scuola può richiedere.
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