Può accadere che un bambino o un ragazzo manifesti evidenti difficoltà, ma che non abbia ancora nessun tipo di certificazione o diagnosi, per i motivi più diversi:
- nessun insegnante, fino a quel momento, ha segnalato ai genitori la presenza di problematiche
- il minore è inserito in una lista di attesa per gli accertamenti, che in alcune regioni possono richiedere anche 18-24 mesi
- è in fase di valutazione, ma i tempi risultano comunque lunghi: prima con l’ASL e successivamente, se necessario, con l’INPS.
Cosa dice la normativa in merito? Si può lasciare lo studente in balia di sé stesso?
La Circolare MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 a pag. 2 chiarisce che:
«…nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali
strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione
di particolari strategie didattiche….»
In pratica: se non c’è una diagnosi o se si è in attesa di una diagnosi, il consiglio di classe, se lo ritiene opportuno, può comunque elaborare un PDP con strumenti dispensativi e compensativi.
Dunque, di fronte a un bambino con difficoltà riconosciute anche dal team dei docenti, e in riferimento alla normativa appena citata, la frase «senza una diagnosi non possiamo fare nulla», non è corretta.