L’insegnante di sostegno non può essere obbligato, in nessun caso, a cambiare scuola per seguire l’alunno che si trasferisce.
Può farlo se c’è l’accordo di entrambi i dirigenti.
Se il trasferimento avviene all’inizio dell’anno di solito si comunica la nuova situazione all’UST e si chiede una modifica dell’organico di fatto.
ATTENZIONE
Se i genitori decidono di cambiare scuola al proprio figlio a anno scolastico già iniziato, devono sapere che esiste la possibilità – se non addirittura la certezza – che l’insegnante di sostegno non lo segua nella nuova sede.
In tal caso, lo studente potrebbe proseguire il resto dell’anno senza il supporto di un altro insegnante, poiché quello assegnato rimarrà nella classe di origine (avendo già firmato un contratto di lavoro) anche se l’alunno non vi è più inserito.
Il Ministero, infatti, non può sostenere il costo di due docenti per svolgere lo stesso incarico.
