Se un alunno con disabilità maggiorenne volesse iscriversi ai corsi serali ha diritto al PEI al GLO e alle tutele della legge 104/92?

Vedere nota iscrizioni 10847/25 pag. 22:

«Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).»

Se quindi o studente maggiorenne iscritto ai corsi serali ha presentaato presso la segretiera della scuola tutta la documentazione sanitaria necessaria ha diritto ad avere le tutele derivanti dalla legge 104 del 1992:

  •  avere il Pei
  • gli incontri di GLO
  • una didattica personalizzata
  •  una valutazione personalizzata con, se necessario, verifiche equipollenti 

 

 

Sentenza Corte Costituzionale 226/2001

La Corte Costituzionale con sentenza n 226 del 2001 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sul vincolo della permanenza degli ultra diciottenni alla scuola del primo ciclo ma assicura le tutele della L. 104 anche agli studenti con disabilità dei corsi serali per adulti.
 

Dice la sentenza:
Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell’obbligo – anche sino ai diciotto anni – (da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di eta), per gli alunni handicappati l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l’attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da trediciquattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l’integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell’età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione.

Il testo integrale della sentenza si può consultare qui.

 

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