Scuola e Privacy

La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali tutela in modo particolare le informazioni sensibili, tra cui rientrano i dati relativi alla salute.

Tale normativa non ha lo scopo di creare ostacoli o limitazioni all’azione educativa e amministrativa della scuola, bensì di garantire la tutela dei diritti e della dignità degli studenti e delle loro famiglie.

Le informazioni sanitarie eventualmente contenute nei PDP, nei PEI, nelle verifiche o in qualsiasi altro documento scolastico relativo all’alunno sono pienamente note ai genitori, in quanto fornite dagli stessi alla scuola al momento della predisposizione della documentazione necessaria.

La scuola ha il dovere giuridico e istituzionale di proteggere e custodire tutti i dati personali degli studenti, impedendone l’accesso a soggetti non autorizzati.

In particolare, nessuna informazione riguardante la salute, neppure in forma indiretta, può essere inserita in spazi o strumenti consultabili da terzi, come ad esempio

  • il registro elettronico (nella parte accessibile anche ad altri genitori)
  • nelle verifiche
  • nelle pagelle di fine quadrimestre
  • nei diplomi

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e minimizzazione, limitandosi a quanto strettamente necessario per le finalità educative e didattiche.

Eventuali comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso canali riservati e nei confronti dei soggetti legittimati (famiglia, clinici).

In caso di violazione della normativa sulla privacy, la responsabilità ricade in primo luogo su chi inserisce materialmente le informazioni, e successivamente sul dirigente scolastico, quale responsabile del trattamento dei dati all’interno dell’istituzione scolastica.


Obbligo di condividere gli atti d’ufficio – Trasparenza amministrativa

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