Quante ore di sostegno può avere un alunno con disabilità?

AGGIORNAMENTO  19/02/2026

Il TAR invita a chiedere sempre tutte le ore ritenute necessarie (oltre quelle della cattedra del singolo docente),  leggere l’articolo.

Ma questo non è materialmente possibile, in quanto il GLO non può chiedere più di un posto di sostegno (22/18 ore), come è scritto nel DI 182/20 art. 18 e nell’allegato C1 che fa parte integrante del decreto.

Ma nessuna norma può impedire la semplice verbalizzazione di una proposta superiore alle 18/22 ore, nemmeno il sucitato decreto interministeriale.

Si mettono a verbale le motivazioni della richiesta anche per un ipotetico ricorso della famiglia.

Basti vedere che alcuni Tar hanno dato ore di sostegno per tutto il tempo scuola. Le esigenze dell’alunno sono prioritarie a quelle di bilancio.


E’ il GLO di fine anno che ha il compito di quantificare le ore di sostegno ritenute necessarie per l’anno successivo.
Specifichiamo bene, il GLO propone, non decide, 

ma la sua è una proposta molto autorevole essendo l’unico organo tecnico, riconosciuto dalla Legge, che ha l’autorità di definire i bisogni.

L’importante è che il GLO motivi adeguatamente la necessità avere un TOT ore di sostegno.  Si può far riferimento anche alle Linee Guida del DI 182 pag. 56:
«L‘esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento, ma certamente a fronte di documenti ufficiali che certificano compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata

I genitori sono membri del GLO e possono senza dubbio esprimere il loro parere anche rispetto alla quantificazione delle ore di sostegno da chiedere per il prossimo anno. Se questo parere viene adeguatamente motivato, è ovviamente meglio.
Se il GLO decide di non tenerne conto, deve verbalizzare non solo la richiesta dei genitori ma anche i motivi per cui non è stata accolta DI 182/20 art. 3 comma 9.

Quindi secondo la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata (Costituzione, Legge 104/1992 e numerose sentenze del TAR), il numero di ore di sostegno assegnabili a un alunno non dipende dal comma della Legge 104 (comma 1 o comma 3, relativo alla gravità della disabilità), ma dai bisogni educativi effettivi dello studente.

Riferimenti costituzionali:

  • Art. 2 – Riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo;
  • Art. 3 – Principio di uguaglianza e rimozione degli ostacoli;
  • Art. 38, comma 3 – Diritto all’educazione e all’avviamento professionale dei disabili.

Riferimenti legge 104 del 1992

La legge 104/1992 non stabilisce alcun collegamento diretto tra comma e numero di ore di sostegno.

Art. 13 – Integrazione scolastica Comma 3, in particolare, disciplina il diritto all’insegnante di sostegno e prevede che esso sia assegnato sulla base degli interventi indispensabili per il diritto allo studio e alla salute.

Prassi scolastica:

Nonostante ciò, nella pratica le ore di sostegno vengono quasi sempre assegnate:

  • in base al comma della Legge 104 (meno ore per il comma 1, più per il comma 3);
  • tenendo conto del monte ore lavorativo degli insegnanti*, che limita l’assegnazione a una sola “cattedra” per docente.
Oltre all’insegnante di sostegno ci sono altre figure che possono coprire il monte ore necessario allo studente. Queste figure si dividono in:
  • l’OEPAC (Operatore Educativo per l’Autonomia dei minori Disabili) ha un ruolo educativo-assistenziale e favorisce l’autonomia dell’alunno;
  • L’ASACOM (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione) è una figura professionale specializzata nel supporto agli alunni con bisogni comunicativi complessi e difficoltà nell’autonomia personale e relazionale. Interviene in particolare nei casi di bambini non verbali, con sordità o con disturbi dello spettro autistico, favorendo la partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale. Utilizza strumenti e strategie di facilitazione della comunicazione, tra cui la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e la Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Come vengono assegnati gli operatori? Nessuna norma nazionale dice se vuole la gravità o no. 
L'assegnazione si basa su disposizioni locali, di solito regionali, in certi casi si chiede la gravità, in altri no. La richiesta delle ore di assistenza va formalizzata dal GLO e inserita nella verifica finale del PEI (sez. 11).
Poi la decisione passa al Comune, o altro soggetto locale competente, che deve però fare i conti con le risorse disponibili. La normativa, purtroppo, dice che l'assistenza va fornita "nei limiti delle risorse disponibili". Dlgs 66/17 art. 3 c. 5.


Quante ore di assistenza può chiedere il GLO?

Non esiste un limite massimo, deciso a livello nazionale, per le attività di assistenza specialistica.
ATTENZIONE!

Il ruolo dell’insegnante di sostegno e degli operatori NON è lo stesso, queste 2 figure hanno compiti  ben distinti distinti e NON intercambiabili:

  • L’insegnante di sostegno lavora sulla didattica personalizzata, affianca i docenti curricolari, adatta contenuti e strategie di apprendimento. È parte integrante del consiglio di classe. È una figura che ricopre quel ruolo principalmente per favorire l’inclusione dello studente con disabilità. Può certamente supportare anche altri alunni, ma la priorità resta sempre lo studente per il quale è stato assegnato.
  • L’OEPAC o AEC, invece, ha una funzione educativa e relazionale ed è assegnato alla persona (infatti, se l’alunno con disabilità è assente, l’operatore non può entrare in classe e non svolge servizio, quindi non viene retribuito) possono esserci delle eccezioni su questo ma tutto dipende dalle disposizioni regionali.
  1. facilita l’autonomia personale e sociale dello studente
  2. promuove la comunicazione (anche con strumenti alternativi)
  3. accompagna nelle attività scolastiche non curricolari (es. ricreazione, mensa, uscite)

Queste figure agiscono in coordinamento con la scuola, ma non possono intervenire sulla programmazione didattica o sulle valutazioni.


Tutte le ore proposte dai vari GLO finali vengono sommate e richieste all’ufficio scolastico di competenza dal dirigente.

Dopo di che, è l’ufficio scolastico che decide quante ore effettivamente dare a quella scuola, sempre complessivamente, di solito sono sempre meno di quelle richieste.

A questo punto le ore complessive saranno dal dirigente riversate sui vari studenti che ne hanno diritto, in base ai loro bisogni individuali.

Se le ore richieste sono di più di quelle effettivamente date, capiterà che agli studenti sarà dato meno ore di quelle richieste nei singoli GLO.

Le ore di sostegno vengono assegnate globalmente alla scuola e poi gestite dal dirigente in base alle indicazioni dei GLO e ai bisogni DL 68 del 2011 art. 19 c. 11.
Nessuna norma nazionale regola le procedure di assegnazione degli educatori (ci sono norme regionali) infatti nel modello PEI sez. 11 si parla solo di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, gli educatori neppure vengono citati.

Quindi, se uno studente avesse bisogno di 40 ore settimanali di sostegno, cioè per tutto il tempo in cui si trova a scuola?

Sarebbero necessari almeno due insegnanti di sostegno, ma nella realtà questo non viene mai approvato dagli Uffici Scolastici Territoriali, a causa dei tagli che il sistema scolastico ha subito negli ultimi anni.

Di conseguenza, molto spesso, quando gli alunni con disabilità gravi o gravissime non riescono ad avere una copertura totale, la scuola chiede alle famiglie di far frequentare al figlio un orario ridotto, ovvero di portarlo a scuola solo nelle fasce orarie in cui è presente l’insegnante di sostegno o l’operatore, e questa procedura è del tutto illegale, ma evidentemente in taluni casi non ci sono altre vie di uscita per la tutela di tutti.

Va anche specificato che, in alcune regioni, l’orario di lavoro in classe deve essere disgiunto (cioè non contemporaneo), mentre in altre è tassativo che l’operatore possa essere presente in aula solo se è presente anche l’insegnante di sostegno, riducendo così ulteriormente le ore di copertura.

Ricorsi al TAR:

Molte famiglie, esasperate da queste limitazioni, ricorrono  al TAR per  veder riconosciuti i diritti dei loro figli, e in molti casi la giustizia ha dato ha dato loro ragione, obbligando l’amministrazione scolastica a garantire un numero di ore di sostegno adeguato ai bisogni del minore, indipendentemente dal comma di riferimento della Legge 104.


Se esiste il Profilo di Funzionamento (redatto da Usl ancora non adottato in tutte le regioni)

Nel GLO finale si compilando i modelli C supporti al funzionamento e C1Tabella Fabbisogni  allegati al DL 182/20, altrimenti nel PEI finale si userà la diagnosi funzionale o il CIS, e si compilerà la sez. 11, se ci fosse uno studente con una prima certificazione arrivata a fine anno e quindi per lui non è mai stato redatto il PEI, si farà il PEI provvisorio e la sez. di pertinenza è la 12. 


Nel dibattito sull’inclusione scolastica circolano spesso affermazioni presentate come obblighi di legge, pur non avendo alcun fondamento normativo.

Tra le più diffuse vi è l’idea che le ore di sostegno siano attribuite automaticamente in base al comma (1-3) della certificazione.

Questa convinzione porta molti genitori,  e talvolta anche operatori scolastici,  a ritenere che il comma 1 comporti inevitabilmente un numero ridotto di ore, mentre il comma 3 consenta l’assegnazione di maggiori risorse. In realtà, tale automatismo non è previsto dalla normativa.


*Monte ore contrattuale degli insegnanti (CCNL):

(che coincide con il massimo delle ore di sotegno che uno studente può avere)

Lezione frontale in classe:
  • Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali
  • Scuola primaria: 22 ore + 2 di programmazione = 24 ore
  • Scuola secondaria di I e II grado: 18 ore
In più ci sono 40 + 40 = 80 ore annue da dividersi in diversi impegni:
Le prime 40 ore
    • Collegio dei docenti
    • Riunioni di programmazione e verifica (inizio/fine anno, e anche dipartimenti se previsti)
    • Incontri generali con le famiglie (informazione e andamento didattico)
Le seconde 40 ore
  • Consigli di classe
  • Interclasse (scuola primaria) / Intersezione (scuola dell’infanzia)
  • GLO (Il nuovo contratto CCNL cita espressamente il GLO tra le attività collegiali, equiparandole ai consigli di classe e interclasse. Art. 44 comma c/3).

alle quali vanno a sommarsi le ore che non sono quantificabili per:

  • Preparazione lezioni
  • Correzione compiti
  • Aggiornamento/formazione (spesso fuori orario)

Queste attività non hanno un tetto massimo ma fanno parte del lavoro settimanale.

È proprio qui che si “raggiungono” e spesso si superano le ore previste.

Se le riunioni del GLO rientrano nelle 40 ore annue delle attività collegiali dei consigli di interclasse/intersezione, una volta raggiunto il monte delle 40 ore, il docente non è più obbligato a partecipare ad ulteriori GLO?

Riferimento normativo è il contratto scuola art. 44 c. 3/b:
« 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
[…]
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;»
Pertanto:
- la partecipazione al GLO è equiparata ai consigli di classe, interclasse e intersezione;
- queste attività vanno programmate del Collegio dei Docenti;
- per gli insegnanti che hanno più di 6 classi si conteggiano le ore per non superare le 40 annue.

 

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