Quante ore di sostegno può avere un alunno con disabilità?

Secondo la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata (Costituzione, Legge 104/1992 e numerose sentenze del TAR), il numero di ore di sostegno assegnabili a un alunno non dipende dal comma della Legge 104 (comma 1 o comma 3, relativo alla gravità della disabilità), ma dai bisogni educativi effettivi dello studente.

Riferimenti costituzionali:

  • Art. 2 – Riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo;
  • Art. 3 – Principio di uguaglianza e rimozione degli ostacoli;
  • Art. 38, comma 3 – Diritto all’educazione e all’avviamento professionale dei disabili.

Riferimenti legge 104 del 1992

Art. 13 – Integrazione scolastica Comma 3, in particolare, disciplina il diritto all’insegnante di sostegno e prevede che esso sia assegnato sulla base degli interventi indispensabili per il diritto allo studio e alla salute.

Prassi scolastica:

Nonostante ciò, nella pratica le ore di sostegno vengono quasi sempre assegnate:

  • in base al comma della Legge 104 (meno ore per il comma 1, più per il comma 3);
  • tenendo conto del monte ore lavorativo degli insegnanti*, che limita l’assegnazione a una sola “cattedra” per docente.

Per avere più ore di assistenza possono intervenire altre figure che interagiscono con lo studente in classe, sempre su richiesta del GLO, e vengono forniti dal Comune e dalle cooperative locali.

Queste figure si dividono in:
  • l’OEPAC (Operatore Educativo per l’Autonomia dei minori Disabili) ha un ruolo educativo-assistenziale e favorisce l’autonomia dell’alunno;
  • l’ASACOM (assistente alla comunicazione) supporta l’alunno nei casi in cui ci siano gravi difficoltà comunicative, come nel caso di bambini non verbali, sordi o con disturbi dello spettro autistico.
Come vengono assegnati gli operatori?

Nessuna norma nazionale dice se vuole la gravità o no. L'assegnazione si basa su disposizioni locali, di solito regionali, in certi casi si chiede la gravità, in altri no.

Le procedure di assegnazione del personale di assistenza sono definite da disposizioni locali, in base a norme regionali.
ATTENZIONE!

Il ruolo dell’insegnante di sostegno e degli operatori NON è lo stesso, queste 2 figure hanno compiti  ben distinti distinti e NON intercambiabili:

  • L’insegnante di sostegno lavora sulla didattica personalizzata, affianca i docenti curricolari, adatta contenuti e strategie di apprendimento. È una figura statale e parte integrante del consiglio di classe.
  • L’OEPAC o AEC, invece, ha una funzione educativa e relazionale:
  1. facilita l’autonomia personale e sociale dello studente
  2. promuove la comunicazione (anche con strumenti alternativi)
  3. accompagna nelle attività scolastiche non curricolari (es. ricreazione, mensa, uscite)

Queste figure agiscono in coordinamento con la scuola, ma non possono intervenire sulla programmazione didattica o sulle valutazioni.


*Monte ore contrattuale degli insegnanti (CCNL):

(che coincide con il massimo delle ore di sotegno che uno studente può avere)

Lezione frontale in classe:
  • Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali
  • Scuola primaria: 22 ore + 2 di programmazione = 24 ore
  • Scuola secondaria di I e II grado: 18 ore
In più ci sono 40 + 40 = 80 ore da dividersi in diversi impegni:
  • Collegi dei docenti
  • Consigli di classe / interclasse / intersezione
  • 3 GLO obbligatori annui per ogni studente con disabilità
  • eventuali altre ore per i referenti BES, e figure strumentali
  • Rapporti con le famiglie (ricevimenti)

alle quali vanno a sommarsi le ore che non sono quantificabili per:

  • Preparazione lezioni
  • Correzione compiti
  • Aggiornamento/formazione (spesso fuori orario)

Queste attività non hanno un tetto massimo ma fanno parte del lavoro settimanale.

È proprio qui che si “raggiungono” e spesso si superano le ore previste.


Quindi, se uno studente avesse bisogno di 40 ore settimanali di sostegno, cioè per tutto il tempo in cui si trova a scuola?

Sarebbero necessari almeno due insegnanti di sostegno, ma nella realtà questo non viene mai approvato dagli Uffici Scolastici Territoriali, a causa dei tagli che il sistema scolastico ha subito negli ultimi anni.

Di conseguenza, molto spesso, quando gli alunni con disabilità gravi o gravissime non riescono ad avere una copertura totale, la scuola chiede alle famiglie di far frequentare al figlio un orario ridotto, ovvero di portarlo a scuola solo nelle fasce orarie in cui è presente l’insegnante di sostegno o l’operatore, e questa procedura è del tutto illegale, ma evidentemente in taluni casi non ci sono altre vie di uscita per la tutela di tutti.

Va anche specificato che, in alcune regioni, l’orario di lavoro in classe deve essere disgiunto (cioè non contemporaneo), mentre in altre è tassativo che l’operatore possa essere presente in aula solo se è presente anche l’insegnante di sostegno, riducendo così ulteriormente le ore di copertura.

Ricorsi al TAR:

Molte famiglie, esasperate da queste limitazioni, ricorrono  al TAR per  veder riconosciuti i diritti dei loro figli, e in molti casi la giustizia ha dato ha dato loro ragione, obbligando l’amministrazione scolastica a garantire un numero di ore di sostegno adeguato ai bisogni del minore, indipendentemente dal comma di riferimento della Legge 104.

QUI sono visionabili alcuni ricorsi al TAR

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