AGGIORNAMENTO 19/02/2026
Il TAR invita a chiedere sempre tutte le ore ritenute necessarie (oltre quelle della cattedra del singolo docente), segnalando alla Corte dei Conti il possibile danno erariale per tutte le sentenze ovviamente a favore degli ultimi tempi, leggere l’articolo.
Secondo la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata (Costituzione, Legge 104/1992 e numerose sentenze del TAR), il numero di ore di sostegno assegnabili a un alunno non dipende dal comma della Legge 104 (comma 1 o comma 3, relativo alla gravità della disabilità), ma dai bisogni educativi effettivi dello studente.
Riferimenti costituzionali:
- Art. 2 – Riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo;
- Art. 3 – Principio di uguaglianza e rimozione degli ostacoli;
- Art. 38, comma 3 – Diritto all’educazione e all’avviamento professionale dei disabili.
Riferimenti legge 104 del 1992
Art. 13 – Integrazione scolastica Comma 3, in particolare, disciplina il diritto all’insegnante di sostegno e prevede che esso sia assegnato sulla base degli interventi indispensabili per il diritto allo studio e alla salute.
Prassi scolastica:
Nonostante ciò, nella pratica le ore di sostegno vengono quasi sempre assegnate:
- in base al comma della Legge 104 (meno ore per il comma 1, più per il comma 3);
- tenendo conto del monte ore lavorativo degli insegnanti*, che limita l’assegnazione a una sola “cattedra” per docente.
Queste figure si dividono in:
- l’OEPAC (Operatore Educativo per l’Autonomia dei minori Disabili) ha un ruolo educativo-assistenziale e favorisce l’autonomia dell’alunno;
- l’ASACOM (assistente alla comunicazione) supporta l’alunno nei casi in cui ci siano gravi difficoltà comunicative, come nel caso di bambini non verbali, sordi o con disturbi dello spettro autistico.
Come vengono assegnati gli operatori? Nessuna norma nazionale dice se vuole la gravità o no. L'assegnazione si basa su disposizioni locali, di solito regionali, in certi casi si chiede la gravità, in altri no. Le procedure di assegnazione del personale di assistenza sono definite da disposizioni locali, in base a norme regionali.
ATTENZIONE!
Il ruolo dell’insegnante di sostegno e degli operatori NON è lo stesso, queste 2 figure hanno compiti ben distinti distinti e NON intercambiabili:
- L’insegnante di sostegno lavora sulla didattica personalizzata, affianca i docenti curricolari, adatta contenuti e strategie di apprendimento. È una figura statale e parte integrante del consiglio di classe.
- L’OEPAC o AEC, invece, ha una funzione educativa e relazionale:
- facilita l’autonomia personale e sociale dello studente
- promuove la comunicazione (anche con strumenti alternativi)
- accompagna nelle attività scolastiche non curricolari (es. ricreazione, mensa, uscite)
Queste figure agiscono in coordinamento con la scuola, ma non possono intervenire sulla programmazione didattica o sulle valutazioni.
*Monte ore contrattuale degli insegnanti (CCNL):
(che coincide con il massimo delle ore di sotegno che uno studente può avere)
Lezione frontale in classe:
- Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali
- Scuola primaria: 22 ore + 2 di programmazione = 24 ore
- Scuola secondaria di I e II grado: 18 ore
In più ci sono 40 + 40 = 80 ore annue da dividersi in diversi impegni:
Le prime 40 ore
-
- Collegio dei docenti
- Riunioni di programmazione e verifica (inizio/fine anno, e anche dipartimenti se previsti)
- Incontri generali con le famiglie (informazione e andamento didattico)
Le seconde 40 ore
- Consigli di classe
- Interclasse (scuola primaria) / Intersezione (scuola dell’infanzia)
- GLO (incontri per l’inclusione)
alle quali vanno a sommarsi le ore che non sono quantificabili per:
- Preparazione lezioni
- Correzione compiti
- Aggiornamento/formazione (spesso fuori orario)
Queste attività non hanno un tetto massimo ma fanno parte del lavoro settimanale.
È proprio qui che si “raggiungono” e spesso si superano le ore previste.
Quindi, se uno studente avesse bisogno di 40 ore settimanali di sostegno, cioè per tutto il tempo in cui si trova a scuola?
Sarebbero necessari almeno due insegnanti di sostegno, ma nella realtà questo non viene mai approvato dagli Uffici Scolastici Territoriali, a causa dei tagli che il sistema scolastico ha subito negli ultimi anni.
Di conseguenza, molto spesso, quando gli alunni con disabilità gravi o gravissime non riescono ad avere una copertura totale, la scuola chiede alle famiglie di far frequentare al figlio un orario ridotto, ovvero di portarlo a scuola solo nelle fasce orarie in cui è presente l’insegnante di sostegno o l’operatore, e questa procedura è del tutto illegale, ma evidentemente in taluni casi non ci sono altre vie di uscita per la tutela di tutti.
Va anche specificato che, in alcune regioni, l’orario di lavoro in classe deve essere disgiunto (cioè non contemporaneo), mentre in altre è tassativo che l’operatore possa essere presente in aula solo se è presente anche l’insegnante di sostegno, riducendo così ulteriormente le ore di copertura.
Ricorsi al TAR:
Molte famiglie, esasperate da queste limitazioni, ricorrono al TAR per veder riconosciuti i diritti dei loro figli, e in molti casi la giustizia ha dato ha dato loro ragione, obbligando l’amministrazione scolastica a garantire un numero di ore di sostegno adeguato ai bisogni del minore, indipendentemente dal comma di riferimento della Legge 104.
QUI sono visionabili alcuni ricorsi al TAR
In che modo vengono chieste le ore di sostegno necessarie?
Il sostegno può essere quantificato in modo flessibile, in base ai bisogni dei singoli studenti, le ore per gli insegnanti di sostegno e degli eventuali operatori (forniti dal comune) vengono proposte dal GLO a fine anno scolastico per il seguente tramite la Verifica del PEI finale, oppure nel PEI provvisorio per le nuove certificazioni, che devono svolgersi entro il 30 giungo.
Se esiste il Profilo di Funzionamento (redatto da Usl) si compilando i modelli C supporti al funzionamento e C1Tabella Fabbisogni allegati al DL 182/20, altrimenti nel PEI finale si userà la diagnosi funzionale o il CIS, e si compilerà la sez. 11, se ci fosse uno studente con una prima certificazione arrivata a fine anno e quindi per lui non è mai stato redatto il PEI, si farà il PEI provvisorio e la sez. di pertinenza è la 12.
Specifichiamo bene, il GLO propone, non decide.
Tutte le ore proposte dai vari GLO finali vengono sommate e richieste all’ufficio scolstico di competenza.
Dopo di che, è l’ufficio scolastico che decide quante ore effettivamente dare a quella scuola, sempre complessivamente, di solito sono sempre meno di quelle richieste.
A questo punto le ore complessive saranno dal dirigente riversate sui vari studenti che ne hanno diritto, in base ai loro bisogni individuali.
Se le ore richieste sono di più di quelle effettivamente date, capiterà che agli studenti sarà dato meno ore di quelle richieste nei singoli GLO.
Come già detto le ore di sostegno non sono direttamente connese al comma della gravità della legge 104, ma possono esserci delle indicazione da parte dell’USR, le linee guida dicono (pag. 56):
«L’esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento, ma certamente a fronte di documenti ufficiali che certificano compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata.»
Nel dibattito sull’inclusione scolastica circolano spesso affermazioni presentate come obblighi di legge, pur non avendo alcun fondamento normativo.
Tra le più diffuse vi è l’idea che le ore di sostegno siano attribuite automaticamente in base al comma della certificazione.
Questa convinzione porta molti genitori, e talvolta anche operatori scolastici, a ritenere che il comma 1 comporti inevitabilmente un numero ridotto di ore, mentre il comma 3 consenta l’assegnazione di maggiori risorse. In realtà, tale automatismo non è previsto dalla normativa.
La legge 104/1992 non stabilisce alcun collegamento diretto tra comma e numero di ore di sostegno.
La quantificazione delle risorse deve essere definita dal GLO sulla base dei bisogni educativi specifici dell’alunno, considerando il suo funzionamento globale e il contesto, non una classificazione amministrativa.
Lo confermano anche le Linee guida ministeriali (DL 182/2020 pag. 56), che chiariscono come il bisogno di supporto didattico non sia automaticamente correlato alla gravità clinica, ma debba essere motivato in modo puntuale e responsabile.