(quali sono i diritti e come tutelarli)
In Italia le prestazioni di logopedia, fisioterapia, psicomotricità e gli interventi riabilitativi precoci non rappresentano una concessione discrezionale, ma diritti pienamente esigibili.
Quando tali interventi vengono negati, rinviati per lunghi periodi o di fatto bloccati tramite liste d’attesa incompatibili con la condizione clinica, non si tratta di semplice inefficienza amministrativa, bensì di una violazione normativa.
LE TERAPIE SONO UN DIRITTO SOGGETTIVO, NON UNA FACOLTÀ DELL’ENTE
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
I LEA vincolano Stato e Regioni a garantire:
- prestazioni riabilitative
- interventi abilitativi e precoci
- presa in carico multidisciplinare
Tali prestazioni devono essere assicurate senza subordinazione a valutazioni discrezionali di bilancio.
Se una terapia rientra nei LEA, l’erogazione è obbligatoria.
La carenza di fondi non costituisce giustificazione legittima.
Art. 32 della Costituzione Italiana
La salute è un diritto fondamentale dell’individuo.
Il rifiuto o il ritardo ingiustificato di cure necessarie a un minore integra una violazione costituzionale.
Legge 104/1992
La normativa riconosce:
- il diritto all’integrazione sociale
- il diritto alla riabilitazione
- il diritto al pieno sviluppo delle capacità residue
Tali diritti non sono subordinati alla disponibilità organizzativa dell’ASL.
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
La Convenzione impone agli Stati:
- interventi tempestivi e precoci
- tutela rafforzata dei minori
- eliminazione degli ostacoli istituzionali
Ogni ritardo nell’accesso alle cure è responsabilità dell’amministrazione pubblica, non della famiglia.
LE GIUSTIFICAZIONI PIÙ FREQUENTI (E PERCHÉ NON SONO VALIDE)
“È troppo piccolo per iniziare.”
Non corretto: l’intervento precoce è prioritario e scientificamente raccomandato.
“Non abbiamo personale disponibile.”
Illegittimo: l’ASL è tenuta a garantire il servizio anche tramite strutture convenzionate o esternalizzazione.
“La lista d’attesa è di 12–24 mesi.”
Inammissibile: i tempi devono essere compatibili con la patologia e con l’urgenza clinica.
“Può rivolgersi al privato.”
Gravemente scorretto: il costo non può essere trasferito sulla famiglia per carenze organizzative pubbliche.
COSA FARE IN CASO DI DINIEGO O RITARDO
1️⃣ Richiedere sempre un diniego scritto
Non accettare comunicazioni verbali.
Occorre domandare formalmente la motivazione del rifiuto o del rinvio ai sensi della normativa vigente.
Molte situazioni si risolvono già in questa fase.
2️⃣ Inviare una diffida formale all’ASL
Tramite PEC a:
- Direzione sanitaria
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Distretto sanitario competente
La comunicazione deve indicare:
- diagnosi
- terapia prescritta
- carattere di urgenza
- riferimento a LEA, Costituzione e Legge 104
La diffida attribuisce responsabilità giuridica all’ente.
3️⃣ Richiedere prestazione alternativa o rimborso
Se l’ASL non è in grado di erogare direttamente la terapia, deve:
- garantire una struttura accreditata/convenzionata
oppure - autorizzare e rimborsare la prestazione privata
La giurisprudenza sanitaria riconosce questo diritto quando l’erogazione pubblica è impossibile nei tempi adeguati.
4️⃣ Segnalare agli organi di tutela
- Garante regionale per l’infanzia
- Difensore civico regionale
Entrambi hanno il dovere di attivare un’istruttoria.
5️⃣ Ricorso giudiziario
Nei casi più gravi è possibile procedere con:
- ricorso amministrativo
- ricorso d’urgenza a tutela del minore
La giurisprudenza riconosce che il danno da ritardo in età evolutiva può essere irreversibile.
UNA REALTÀ DA NON SOTTOVALUTARE
Spesso le amministrazioni confidano nella stanchezza delle famiglie.
Molte limitazioni derivano da prassi organizzative, non da norme di legge.
Ogni mese perso in età evolutiva può compromettere in modo permanente il percorso di sviluppo del bambino.
Per un minore con disabilità, il tempo non è neutro:
il tempo è parte integrante della terapia.