All’inizio dell’anno scolastico molte scuole propongono le cosiddette prove di ingresso, talvolta se fatte a metà anno scolastico definite anche “comuni” o “parallele” o “trasversali”.
Queste verifiche hanno lo scopo di rilevare il livello di partenza degli studenti oppure di confrontare i risultati tra le diverse sezioni.
Una domanda frequente riguarda gli studenti con DSA e con disabilità: le prove di ingresso (così come le prove comuni , parallele e trasversali) devono essere svolte con gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nei loro PDP e PEI?
La risposta è chiara: sì.
Non esiste una legge specifica che disciplini queste prove: la loro organizzazione è demandata all’autonomia delle scuole. Tuttavia, l’autonomia non può prescindere dal rispetto delle normative vigenti in materia di diritto allo studio e personalizzazione dell’apprendimento.
Le scuole hanno quindi il dovere di garantire, anche in queste occasioni, le misure previste dai piani personalizzati degli studenti.
La normativa di riferimento
Studenti con DSA
La Legge 170/2010, all’art. 5, comma 4, stabilisce che:
« 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’universita’ nonche’ gli esami universitari. »
“Garantite” significa ovviamente assicurate in ogni caso, comprese in queste prove.
Studenti con Disabilità
Analogamente per gli alunni con disabilità c’è il Dlgs 62/17 art. 11 comma 1, che dice che la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI e questo vale di sicuro anche per questi tipi di prove.
Quindi, per concludere, le personalizzazioni definite nei PDP e nei PEI si applicano in TUTTE le verifiche, senza eccezioni.
Se i PDP o i PEI non sono ancora pronti, la Legge a tutela di questi studenti deve comunque essere rispettata. Infatti i PDP/PEI non rappresentano lo strumento attraverso i quali si esercita la legge, ma servono piuttosto a esplicitare gli interventi di personalizzazione. Di conseguenza, anche in loro assenza, la personalizzazione deve essere garantita: forse sarà meno precisa, ma deve comunque esserci.
Se vengono somministrate queste prove senza l’utilizzo degli strumenti compensativi è possibile richiedere l’annullamento dei voti. Infatti, tali prove risultano svolte in violazione delle normative vigenti e non rispettano i diritti dello studente.
Senza strumenti, ma senza valutazione
Se ne può eventualmente discutere solo nel caso in cui queste prove avessero una funzione puramente statistica o di confronto tra le diverse sezioni, senza essere considerate ai fini della valutazione del quadrimestre.
Tuttavia anche in questa ipotesi, risulterebbe scorretto, poiché la valutazione ha sempre un ruolo formativo e le verifiche devono essere somministrate in modo equo, evitando di mettere inutilmente a disagio gli studenti che incontrano maggiori difficoltà.
A questo proposito, è bene ricordare che persino le prove Invalsi, molto più standardizzate delle prove parallele, prevedono la possibilità di applicare personalizzazioni per gli alunni con esigenze particolari.