Un bambino con disabilità frequenta il servizio di prescuola organizzato dal Comune e svolto all’interno degli stessi locali della scuola statale. A seguito di comportamenti considerati problematici, alla famiglia viene chiesto di non portare più il bambino perché l’associazione incaricata del servizio dichiara di non essere in grado di gestirlo.
Una richiesta di questo tipo non può essere considerata legittima.
Il prescuola, infatti, se è un servizio organizzato dal Comune e ospitato nei locali di una scuola pubblica: non si tratta di un’iniziativa privata dell’associazione che lo gestisce operativamente.
Di conseguenza, il servizio deve essere garantito nel rispetto dei principi di inclusione e pari opportunità previsti dalla normativa vigente.
Escludere un bambino con disabilità a causa dei suoi comportamenti, senza aver prima attivato adeguati strumenti di supporto e senza valutare soluzioni organizzative inclusive, può configurare una pratica discriminatoria.
La legge n. 67 del 2006, all’articolo 2, comma 2, definisce chiaramente la discriminazione diretta:
«2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.»
Nel caso del prescuola, negare l’accesso a un bambino con disabilità per difficoltà gestionali equivale a trattarlo in modo meno favorevole rispetto agli altri bambini. Il problema, dunque, non può essere risolto con l’esclusione, ma deve essere affrontato attraverso un’organizzazione adeguata del servizio, il coinvolgimento delle figure competenti e il rispetto del diritto all’inclusione.