Fonte Orizzonte Scuola 18 febbraio 2026
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, con sentenza n. 01133/2026 del 17 febbraio — pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo — ha accolto il ricorso proposto da un genitore esercente la responsabilità genitoriale su una minore con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il ricorso era rivolto contro il Piano Educativo Individualizzato, prot. n. 234 del 9 gennaio 2026, redatto dall’istituto scolastico frequentato dalla minore, con il quale erano state assegnate 18 ore di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica settimanale. Il Collegio ha ritenuto il provvedimento affetto da “motivazione intrinsecamente illogica e contraddittoria”, in quanto il testo stesso del PEI descriveva una condizione dell’alunna richiedente guida costante e supporto continuativo da parte dell’adulto in ogni fase dell’attività didattica.
L’istituto scolastico aveva giustificato l’assegnazione di 18 ore sostenendo, nella nota prot. n. 1803 del 3 febbraio 2026, che tale monte ore corrispondesse al “rapporto 1:1 previsto dal C.C.N.L.”.
Il Tribunale ha escluso la legittimità di tale motivazione, rilevando che il monte ore assegnato non corrispondeva alla patologia dell’alunna, la quale richiede un sostegno intensivo con copertura dell’intero orario scolastico.
Il dispositivo della sentenza ha accertato il diritto della minore all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore corrispondente a quelle di effettiva frequenza scolastica e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 2.000 euro di spese processuali.
Il quadro normativo: dal diritto costituzionale al PEI
La sentenza ricostruisce l’intero sistema normativo vigente in materia di inclusione scolastica. La legge n. 104/1992, come modificata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, individua due tipologie di sostegno: il sostegno “basico” per compromissioni lievi o medie, e il “sostegno intensivo” per i casi in cui la compromissione riduca l’autonomia personale in modo da rendere necessario “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.
Il diritto all’insegnante di sostegno è qualificato dalla giurisprudenza costituzionale — in particolare dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010 e dalla n. 275 del 2016 — come “diritto non finanziariamente condizionato”: la garanzia dei diritti incomprimibili incide sul bilancio, e non il contrario. Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 22 luglio 2025 ha confermato che il principio della copertura finanziaria ex art. 81 della Costituzione vincola il legislatore, non il giudice chiamato a dare attuazione a un diritto fondamentale.
Sul piano procedurale, l’art. 7, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 definisce il PEI come lo strumento principale per l’inclusione scolastica, da elaborare con il Gruppo di Lavoro Operativo tenendo conto del Profilo di Funzionamento e della classificazione ICF dell’OMS.
Il decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 e le relative Linee Guida chiariscono che la proposta del numero di ore di sostegno “deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno con disabilità titolare del PEI” e non può essere utilizzata come risorsa generica della scuola.
Il Tribunale rileva che non esiste automatismo tra necessità di sostegno intensivo e rapporto 1:1, ma che, in assenza di una motivazione individualizzata che giustifichi la riduzione del monte ore, la limitazione del sostegno è illegittima.
Il ruolo del dirigente scolastico e il meccanismo dei posti in deroga
La sentenza dedica ampio spazio alle responsabilità del dirigente scolastico nella gestione dei posti di sostegno in deroga, disciplinati dall’art. 10 del d.lgs. 66/2017, come sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96.
La norma impone al dirigente scolastico di inviare all’Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno sulla base dei PEI, al fine di ottenere assegnazioni aggiuntive rispetto all’organico di diritto, fino al 30 giugno di ogni anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2025/2026, la nota ministeriale prot. n. 93862 del 17 aprile 2025 — emanata in applicazione dell’art. 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 — ha incrementato l’organico di diritto di 1.866 unità, confermando la possibilità di richiedere i posti in deroga entro il 30 novembre.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha depositato documentazione attestante la richiesta tempestiva di insegnanti in deroga, configurando così una violazione dell’art. 10 del d.lgs. 66/2017.
Il Collegio stigmatizza esplicitamente la prassi della “deroga ex post”, ovvero la tendenza di alcuni istituti ad attivare il meccanismo di richiesta dei posti in deroga solo dopo una pronuncia del TAR, anziché prima dell’avvio dell’anno scolastico.
Questa condotta produce un duplice effetto negativo: ritarda l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità e genera un danno per le finanze dello Stato, per effetto delle condanne al pagamento delle spese processuali.
Per questa ragione, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza — oltre che alle Amministrazioni scolastiche e all’USR Campania — alla Procura regionale della Corte dei Conti, all’Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’Osservatorio nazionale per le disabilità e al Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, affinché le autorità competenti possano valutare i profili di responsabilità amministrativa e i possibili risvolti in termini di danno erariale.