L’obbligo scolastico in Italia
L’obbligo scolastico è un diritto-dovere riconosciuto dalla Costituzione italiana a tutti i cittadini. Ciò significa che ogni persona ha diritto all’istruzione, ma anche il dovere di frequentare la scuola per un determinato periodo di tempo.
In Italia, la scuola dell’obbligo copre l’età compresa tra i 6 e i 16 anni. Questo periodo è stato stabilito dalla Legge n. 296 del 2006, che ha fissato la durata dell’obbligo scolastico in almeno dieci anni.
Nel dettaglio, gli studenti devono frequentare:
-
la scuola primaria (elementare) fino agli 11 anni,
-
la scuola secondaria di primo grado (media) fino ai 14 anni,
-
e infine i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado (superiore)
-
o un percorso di formazione professionale (CFP) fino al compimento dei 16 anni.
- o sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato.
- o fare una istruzione parentale. In questo caso gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
L’obbligo scolastico ha come obiettivo principale quello di garantire a tutti i bambini e le ragazze un adeguato livello di istruzione, fornendo loro conoscenze, principi e competenze fondamentali in diverse discipline, necessarie per affrontare in modo consapevole la vita sociale e lavorativa.
La legge Caivano
La cosiddetta “Legge Caivano” stabilisce che i sindaci e i dirigenti scolastici vigilino sull’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla chiusura delle iscrizioni, verificano se tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo.
Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici contattano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Queste informazioni vengono inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
Il sindaco individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce chi ne è responsabile invitandolo a procedere entro una settimana. La pena prevista dall’articolo 331 del codice di procedura penale è la reclusione fino a due anni.
Normativa: