Nota MIM 2025 sulle prove equipollenti

Con la recente nota, il Ministero dell’Istruzione torna purtroppo a utilizzare il termine “differenziato” come sinonimo di “diverso” o “alternativo”, riproponendo un’imprecisione già presente nel D.Lgs. 62/2017.

Nota MIM 23420 del 2025 -Prove-equipollenti

In questo modo viene vanificato lo sforzo compiuto dal D.I. 182/2020, che aveva cercato di portare maggiore coerenza nel lessico adottato, riservando il termine “percorso differenziato” esclusivamente ai percorsi che non conducono al rilascio del titolo di studio.

Inoltre, la nota perde l’occasione di chiarire alcuni aspetti ancora poco definiti, in particolare il ruolo della commissione d’esame nella predisposizione delle prove equipollenti. Non viene infatti esplicitato se sia possibile predisporle prima dell’esame, anziché attendere esclusivamente le prove predisposte a livello ministeriale.

A pagina 1, si legge che:

«La commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste».

A pagina 2, si precisa che tali prove devono comunque permettere di verificare che lo studente abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del diploma.

Infine, la nota afferma che le prove potranno contemplare anche una riformulazione delle consegne per renderle più accessibili al candidato, purché ciò non comprometta la possibilità di dimostrare le competenze acquisite.

Tuttavia, tale intervento sembra essere previsto soltanto in sede d’esame, il che potrebbe generare ulteriori incertezze operative tra i docenti, poiché l’espressione “potranno contemplare” lascia aperte diverse interpretazioni e non fornisce indicazioni chiare sulle tempistiche e modalità di intervento.

In sintesi, la nota introduce elementi ambigui e ripropone un uso impreciso del linguaggio tecnico, rischiando di creare confusione tra gli operatori scolastici proprio in un ambito in cui sarebbero auspicabili chiarezza e coerenza terminologica.

Le prove dell'esame di maturità ministeriali possono essere modificate ma devono rimanere equipollenti.

Il Consiglio di classe definisce la tipologia delle prove (documento del 15 maggio) ma gli adattamenti sono operati dalla commissione, eventualmente con il supporto di esperti indicati dal CdC (in pratica ins. di sostegno o operatori).
Dlgs 62/17 art. 20 c. 1-4.

Nessuna norma ha mai stabilito che le prove equipollenti dovessero essere ricavate adattando quelle ministeriali. E' una interpretazione rigida, diffusa purtroppo in alcune scuole, che non ha nessuna base giuridica.
Le prove equipollenti all'esame non sono una novità. Il DPR 323 del 1998 ne dava questa definizione: le prove equipollenti «possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.» Anche se il DPR 232 è stato abrogato, la nota 23420 dello scorso giugno ne richiamava i principi.

Se si parla di "contenuti culturali e professionali differenti" significa ovviamente che non si è obbligati a basarsi sulle prove ministeriali. E' possibile quando basta applicare degli adattamenti modesti, ma se è necessario preparare una prova da zero si deve per forza farlo prima, senza far aspettare inutilmente tutti gli altri candidati. 

 

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