Mappe trattenute dall’insegnante dopo una verifica

Accade non di rado che, al termine di una verifica scritta, alcuni insegnanti trattengano la mappa concettuale utilizzata dallo studente con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con disabilità.

Le motivazioni più frequentemente addotte riguardano:
  1.  la necessità di dimostrare che lo studente abbia effettivamente utilizzato gli strumenti compensativi previsti dal PDP/PEI
  2. di verificare che il contenuto della mappa non riproduca testualmente quanto riportato nella prova, al fine di escludere eventuali forme di “copia”.
Entrambe queste prassi, tuttavia, non trovano fondamento legittimo.

In primo luogo, gli studenti hanno dalla loro parte la legge 170/10 e la legge 104/92, dove viene GARANTITO il diritto di usare gli strumenti compensativi, quindi allegare la mappa  alla verifica non ha senso (è scritto nel PDP/PEI che li userà, al contraio non farglieli usare costituisce un illecito. 

La mappa concettuale rappresenta una vera e propria estensione della memoria di lavoro dello studente. È quindi naturale che in essa compaiano termini o concetti simili a quelli utilizzati durante la prova, poiché la mappa funge da supporto cognitivo e non da testo da copiare. Penalizzare uno studente per la presenza di corrispondenze lessicali o, ancor peggio, per il semplice utilizzo dello strumento, significa disconoscere la funzione stessa dei compensativi e contraddire lo spirito della normativa sui BES.

È importante ricordare che gli strumenti compensativi non costituiscono un vantaggio, ma un mezzo per garantire equità. Il loro corretto utilizzo non deve mai essere oggetto di sospetto, bensì di rispetto e tutela.

Inoltre, trattenere la mappa concettuale dopo la verifica priva lo studente di un importante strumento di lavoro.

Le mappe, infatti, rientrano nel patrimonio personale di strategie e materiali che lo studente può e deve riutilizzare nel tempo. Impedirne il recupero significa costringerlo a ripetere un lavoro già svolto, riducendo l’efficacia del percorso di apprendimento e la possibilità di consolidare le proprie strategie di studio.

È possibile che un insegnante, di fronte a uno studente che presenta le proprie mappe realizzate al computer, osservi che queste possono essere semplicemente ristampate. Tale affermazione, seppur corretta in linea teorica, non tiene conto della reale situazione pratica. Nel corso di un intero anno scolastico, infatti, uno studente con DSA o disabilità  può produrre un numero considerevole di mappe e materiali compensativi.

La necessità di stampare ripetutamente tali documenti comporta un consumo significativo di cartucce d’inchiostro e carta, con un costo che, sommato nel tempo, diventa tutt’altro che trascurabile. Non è dunque sostenibile né equo chiedere alle famiglie di farsi carico di spese aggiuntive per esigenze che dovrebbero rientrare nel normale supporto didattico previsto dalla scuola.


In questo stralcio di video di un convegno del Prof. Guido Dell’Acqua (referente area BES del MIUR), vengono  esplicitati diversi punti:

  • Alcuni insegnanti non danno la possibilità di utilizzare strumenti (compensetivi e/o dispensativi) e questo costituisce attività illecita, anche di natura DISCRIMINATORIA;
  • La normativa dice che si può dare, per una verifica scritta, o del tempo in più, o degli esercizi in meno, se, facendo un esempio, ci sono 10 esercizi e l’insegnante dice allo studente di farne solo 7 e di sceglierli lui, “è una cosa terribile”,  è il docente che deve fare la riduzione e scegliere quali deve fare;
  • in alcuni casi (purtroppo FREQUENTI) in  cui tali strumenti non sono negati,  tuttavia, c’è il malcostume di alcuni docenti di ridurre il voto massimo per quegli alunni che hanno svolto la prova utilizzando strumenti compensativi e dispensativi : <<Ci sono dei Professori che riducono la verifica però dicono: “tu come voto massimo hai 7, perché hai gli strumenti quindi di più non posso darti”.   Questo è imbarazzante….>>.

<<E’ talmente illegale che tutto ciò prefigura anche l’ipotesi di condotta discriminatoria, ex Legge 67 del 2006>>.

L’alunno con DSA ha diritto a prendere il massimo dei voti, se la verifica è svolta bene.


 

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