La Legge 67/2006: tutela contro le discriminazioni verso le persone con disabilità

La Legge n. 67 del 2006 rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema giuridico italiano per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Essa introduce specifici strumenti di protezione contro ogni forma di discriminazione, rafforzando principi già sanciti dalla Costituzione italiana, come quelli di uguaglianza e pari dignità sociale.

L’emanazione della legge si inserisce in un contesto più ampio, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e ha come obiettivo quello di garantire che nessuno venga trattato in modo ingiusto o penalizzante a causa della propria condizione.

Che cos’è una condotta discriminatoria

Per condotta discriminatoria si intende qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, ponga una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altri. Ciò può avvenire, ad esempio, quando un individuo viene escluso, ostacolato o trattato in maniera diversa unicamente per via della sua disabilità.

Strumenti di tutela

La legge riconosce al soggetto discriminato la possibilità di ricorrere al tribunale per ottenere:

  • la cessazione della condotta discriminatoria;
  • un risarcimento del danno subito, sia esso di natura patrimoniale o morale.

In questo modo, il legislatore ha voluto garantire non solo un principio formale di uguaglianza, ma anche una tutela concreta ed effettiva, capace di incidere sulle situazioni di vita quotidiana delle persone con disabilità.

La Legge 67/2006 conferma l’impegno dello Stato nel contrastare ogni forma di discriminazione e nel promuovere una società realmente inclusiva, dove la diversità non sia motivo di esclusione ma di riconoscimento della dignità e dei diritti di ciascuno.

Differenza fra Discriminazione Diretta  e Indiretta

Discriminazione diretta verso studenti con disabilità

Succede quando una persona viene trattata peggio di un’altra in una situazione simile a causa di una disabilità.

Esempi:

  • Viene chiesto a uno dei genitori di partecipare alla gita per accudire il figlio, e gli viene chiesto di pagare la doppia quota (peril figlio e per sè) 
  • La scuola fa dei “PON” nell’istituto per tutti gli studenti, ma non vengono accettati studenti con disabilità “non c’è personale che possa occuparsene”.
  • Il servizio di trasporto scolastico non accetta alunni con disabilità perchè per loro c’è un pulmino a parte (se lo studente in questione non ha bisogno di attrezzature particolari per l’accesso né di assistenza, non c’è motivo che gli venga impedito di salire sul pulmino dei compagni in quanto disabile).
  • Chiedere a un genitore di non portare il figlio con disabilità a scuola o di farlo uscire “prima” o entrare “dopo”  perché manca l’insegnante di sostegno o l’operatore.
Discriminazione indiretta verso studenti con disabilità

Una regola “uguale per tutti” che sembra neutra, ma di fatto li penalizza.

Esempi:

  • Una verifica viene data solo in formato scritto piccolo con minima interlinea, senza prevedere versioni ingrandite o digitali: chi ha problemi visivi o problemi di complrensione del testo (DSA) e lo studente non riesce a sostenerla.
  • Un insegnante nega l’uso di strumenti compensativi perchè “le verifiche sono uguali per tutti”
  • Tutte le lezioni di recupero vengono fatte in aule al terzo piano senza ascensore: gli studenti con disabilità motoria non possono accedervi.

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