No!
Un docente curricolare non può assolutamente rifiutarsi di tenere in classe un alunno con disabilità grave (art. 3 comma 3, Legge 104/92) in caso di assenza del docente di sostegno.
Il rifiuto di accogliere l’alunno in classe sarebbe una violazione dei doveri professionali e normativi:
CONTITOLARIETA’ DELLA CLASSE: il docente di sostegno non è l’unico “proprietario” dell’alunno con certificazione; è un docente assegnato alla classe per favorire l’inclusione. Tutti i docenti della classe sono responsabili dell’educazione e della didattica di ogni singolo alunno presente, inclusi quelli con disabilità.
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE: Impedire l’accesso in aula un alunno a causa dell’assenza di un docente specifico va contro il diritto costituzionale all’istruzione e allo studio.
OBBLIGO DI VIGILANZA: il docente curricolare in servizio ha il dovere giuridico di vigilare su tutti gli alunni affidatigli. L’assenza del sostegno non esime dal compito di garantire la sicurezza e l’inclusione dell’alunno.
Chiaramente è compito del dirigente scolastico provvedere alla sostituzione del docente di sostegno assente (con personale in esubero, ore a disposizione o supplenze brevi).
La mancanza di una sostituzione immediata non giustifica l’allontanamento dell’alunno.
Un comportamento di rifiuto potrebbe far scattare sanzioni disciplinari e la scuola potrebbe andare incontro a contenziosi legali.