Il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità

Il trasporto scolatisco degli alunni con disabilità “DOVREBBE” essere gratuito in conformità con l’art. 28, comma 1, legge n. 118/1971 e con il principio del divieto di discriminazione di cui agli articoli 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Peraltro va segnalato il Parere n. 403/2021 del 15 marzo 2021 del Consiglio di Stato che ha ribadito per l’ennesima volta la gratuità del trasporto scolastico e il diritto alla sua attivazione.

Il trasporto scolastico va garantito anche in zone dove il bus in quel momento storico non passa.

ATTENZIONE: Se i bambini/ragazzi deambulano normalmente ugualmente non si paga.

Per lo studente con disabilità prendere lo stesso veicolo di tutti i suoi compagni è un momento di socializzazione che va gelosamente difeso.

ATTENZIONE: 

Ho scritto “dovrebbe” perché purtroppo il Dlgs 66/17 all’art. 3 comma 5, che elenca le competenze degli enti territoriali rispetto all’incusione scolastica dice che esse, trasporto compreso, vengono assicurate “nel limite delle risorse disponibili”.

E questo ovviamente sta creando problemi.

Già c’è stata una sentenza del TAR che, in base a questa norma, ha dato ragione a un comune che aveva ridotto le ore di assistenza per motivi di bilancio.

Con i comuni si dovrebbe insistere soprattutto a livello politico, facendo conoscere questi disservizi.

I fondi mancano perché sono stati spesi in altro modo, dipende da quali sono considerate le vere priorità.

Il trasporto scolastico: competenze, obblighi, gratuità

Lascia un commento