In base al Dlgs 66/17 GLO e PEI sono obbligatori SOLO per gli alunni con riconoscimento di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, escludendo quindi quelli che sono stati certificati per patologie o altri motivi che non hanno ricadute sugli apprendimenti o la frequenza della scuola Art. 5.
Poiché non tutte le regioni hanno recepito queste disposizioni, i bisogni scolastici possono essere formalizzati in altri modi, di solito con:
- Diagnosi Funzionale
- CIS
- profilo di funzionamento.
In ogni caso la sola certificazione L. 104 non comporta mai automaticamente sostegno, GLO e PEI.
Può uno studente con 104 avere GLO e PEI pur non avendo nessuna difficoltà a livello didattico?
Uno studeente con 104 può avere altri “problemi”, non solo didattici, che rendono necessario definire formalmente degli interventi di personalizzazione.
Ad esempio di tipo sanitario, relazionale, educativo, emotivo…
Se la certificazione L. 104 è stata espressamente rilasciata ai fini dell’inclusione scolastica in base al Dlgs 66/17 art. 5, va convocato il GLO e redatto il PEI anche se non c’è l’insegnante di sostegno.
Se è una generica certificazione L. 104, redatta in base alle norme precedenti, va redatto il PEI se c’è almeno la Diagnosi Funzionale o il CIS.