In base al Dlgs 66/17 GLO e PEI sono obbligatori SOLO per gli alunni con riconoscimento di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, escludendo quindi quelli che sono stati certificati per patologie o altri motivi che non hanno ricadute sugli apprendimenti o la frequenza della scuola Art. 5.
Poiché non tutte le regioni hanno recepito queste disposizioni, i bisogni scolastici possono essere formalizzati in altri modi, di solito con:
- Diagnosi Funzionale
- CIS
- profilo di funzionamento.
In ogni caso la sola certificazione L. 104 non comporta mai automaticamente sostegno, GLO e PEI.