Gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) affrontano gli esami di fine ciclo nelle stesse modalità previste per tutti gli altri alunni. Le prove d’esame, infatti, restano identiche per contenuti e obiettivi, garantendo l’uniformità del percorso formativo e la validità del titolo di studio.
Tuttavia, durante l’anno scolastico, le verifiche intermedie possono essere strutturate e adattate in base ai bisogni dello studente
Se agli esami avranno prove uguali, perchè dargli verifiche “diverse” durante gli anni precedenti?
Questa è una domanda che si fanno molti insegnati ed è il motivo principale per il quale non vengono “concesse” verifiche strutturate.
La risposta si trova nella legge, perchè l’obiettivo da raggiungere è arrivare a fare prove uguali al resto della classe, ma il percorso per arrivare a quel traguardo può essere personalizzato rispettando le modalità e i tempi di apprendimento dello studente: art. 4 comma 2 del DM 5669/11:
«2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. »
La strutturazione delle prove non modifica gli obiettivi della disciplina, ma modifica le modalità di accesso e di espressione delle conoscenze.
Riguardo le modalità di valutazione
Vedere l’art. 6. comma 2 del Dlgs 5669/11:
“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.