Cosa sono le classi aperte?

In ambito scolastico, quando si parla di classi aperte ci si riferisce a un’organizzazione didattica in cui gli alunni non restano sempre all’interno della loro sezione, ma vengono suddivisi in gruppi flessibili in base a criteri specifici, come:

  • Livello di competenza (es. gruppi di rinforzo o di approfondimento);
  • Interessi personali (es. laboratori tematici, progetti interdisciplinari);
  • Bisogni educativi particolari (es. inclusione, sostegno mirato).

L’idea di fondo è rendere l’apprendimento più personalizzato e dinamico, favorendo la collaborazione tra studenti di classi diverse e il lavoro in gruppo.

Alcuni esempi pratici di classi aperte:
  • In una scuola primaria, gli alunni delle terze vengono divisi in gruppi di matematica per lavorare su esercizi adeguati al proprio livello.
  • Nella scuola secondaria, si possono formare gruppi trasversali per laboratori di teatro, scienze, coding o lingue straniere.

Questa metodologia promuove cooperazione, inclusione e flessibilità, rompendo la rigidità della classe tradizionale “chiusa”.

NORMATIVE DI RIFERIIMENTO:

Legge 517/1977 art. 3: «Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.»

Tutto viene ulteriormente ribadito nel 1999 dal decreto sull’autonomia scolastica, DPR 275 art. 4 c. 2.
«2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.»

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