Bambini e ragazzi con DSA hanno diritto a forme di verifica e valutazione personalizzata
Legge 170 del 2010 art 5 comma 4:
“4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”
art. 4 comma 2 del DM 5669/11 (decreto attuativo legge 170):
«2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. »
Questo significa che: per gli studenti con DSA gli obiettivi finali restano quelli delle indicazioni nazionali, tant’è che questi alunni sosterranno all’Esame di Stato le stesse prove dei compagni, ma se necessario possono essere precedentemente articolati in tappe intermedie in base ai bisogni e all’acquisizione dei necessari prerequisiti, questo sia nel I che nel II ciclo.
art 6 comma 2 del DM 5669/11
“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.
La strutturazione delle prove non modifica gli obiettivi della disciplina, ma modifica le modalità di accesso e di espressione delle conoscenze.
Per quanto riguarda gli esami di fine ciclo, la strutturazione delle prove non è prevista, infatti il DM 5669/11 dice che si possono “strutturare” le verifiche degli alunni con DSA nella valutazione intermedia (art. 6 comma 2) ma questa opzione non compare nel successivo comma 3 dedicato agli esami.
Tutta la normativa ha sempre detto che gli alunni con DSA possono sostenere gli esami con tempi più lunghi e usando strumenti compensativi, ma le prove sostenute rimangono le stesse. Vale anche per le prove scritte di lingua straniera per le quali è possibile la dispensa se ci sono le condizioni, ma, se si sostengono devono essere identiche a quelle dei compagni.
In concreto, “rielaborare” le verifiche in coerenza con il PDP significa predisporre prove che mantengano gli stessi obiettivi disciplinari della classe ma con accesso facilitato.
Le cosiddette “verifiche semplificate” non sono previste dalla normativa. Tuttavia, in alcuni casi, può risultare opportuno semplificare le prove al fine di sostenere la motivazione dello studente. In tali situazioni è fondamentale esplicitare nel PDP i criteri adottati, prevedendo un percorso graduale di incremento della difficoltà delle verifiche. L’obiettivo è accompagnare lo studente verso il raggiungimento di livelli analoghi a quelli dei compagni, in modo da prepararlo adeguatamente alle prove d’esame, che saranno le stesse per tutta la classe.
Altri riferimenti normativi a fondo pagina
CONSIGLI DIDATTICI PER STRUTTURARE LE VERIFICHE SCRITTE E ORALI
PER LE VERIFICHE SCRITTE:
- programmare tempi più lunghi o verifica ridotte (senza perdere l’equipollenza e senza ridurre la valutazione finale). In alternativa è anche possibile suddividere la verifica in due parti.
- semplificazione del layout (font ad alta leggibilità, spaziatura più ampia, interlinea maggiore, consegne chiare e segmentate),
- predisporre lo spazio “adatto” per la risposta dopo ogni singola domanda (considerando la grafia dello studente se scrive a mano)
- evitare domande troppo complesse e articolate, ma suddividerle in diverse richieste, con relativi spazi di risposta
- prediligere domande a multirisposta e/o vero/falso,domande a completamento con parole suggerite, evitando troppe domande aperte
- trasformazione di parti scritte in prova orale o viceversa
- valorizzazione della modalità orale per verificare le conoscenze quando la componente grafica/ortografica è compromessa
- possibilità di risposte guidate
- per i testi bucati inserire l’elenco delle parole da inserire
- importante evitare doppie negazioni per non creare confusione
- inserire una guida alla risoluzione dell’esercizio (un diagramma di flusso, che è una rappresentazione grafica di un processo, un algoritmo o un sistema, che illustra la sequenza di passaggi) in questo modo non si facilita la verifica sul singolo esercizio ma avrà un procedimento generale da seguire.
- permettere uso di strumenti compensativi funzionali allo studente
- In qualunque situazione (test/verifica esercizio in classe) l’insegnante dovrebbe leggere la consegna o far usare la sintesi vocale (quindi PC)
- NO scrittura a mano delle consegne, ma scritte al PC con questi accorgimenti:
- font ad alta leggibilità del tipo Arial, Verdana, Elvetica, altro, con dimensione 13/15; - una spaziatura fra le lettere maggiore; - interlinea più ampia del solito (es. 1.5) in modo da evitare “l’affollamento visivo”; - uso del grassetto per evidenziare un concetto - uso di elenchi puntati o numerati per aumentare la comprensione;
- le verifiche somministrate ad uno studente che utilizza Pc o Tablet devono essere date in digitale in modo da permettere all’alunno di usare il sintetizzatore vocale e un elaboratore di testo con correttore ortografico
PER LA VALUTAZIONE
- non tenere conto degli errori di trascrizione, degli errori di ortografia, del tempo impiegato (per tutte le discipline anche per quelle scientifiche, esattamente come uno studente può scrivere male una parola o invertire le lettere, stessa cosa può accadere per i numeri)
- l’ideale sarebbe tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi dell’alunno
- evitare l’utilizzo dei segni rossi di correzione, e rassicurare, attraverso indicazioni precise su come attuare i miglioramenti, che gli errori possono sempre essere corretti
- nel caso di valutazione negativa nello scritto far compensare la parte deficitaria con una verifica orale
PER LE VERIFICHE ORALI:
- è necessario considerare che molti alunni con DSA hanno difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. É quindi consigliabile da parte dell’insegnante che vengano fatte domande mirate supportandole con strumenti visivi (schemi, diagrammi, tabelle, ecc)
- ricordare che il tempo per i ragazzi DSA è fondamentale, hanno bisogno di tempi più lunghi per elaborare la risposta in quanto presentano anche problemi di disnomia (incapacità a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria), evitare quindi di mettergli fretta durante le interrogazioni ed evitare di ammonirlo davanti alla classe
- Nelle interrogazioni orali è importante accettare anche risposte concise e aiutare l’alunno nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della compromissione della memoria a breve termine
- nel commentare un’interrogazione puntare soprattutto sugli aspetti positivi, dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori
INOLTRE:
- fondamentale l’utilizzo di qualsiasi strumento compensativo previsto nel loro PDP/PEI a seconda della disciplina mappe concettuali, mappe procedurali, tabelle grammaticali, PC o Tablet, calcolatrice
- applicare una valutazione piena anche a verifiche strutturate o ridotte con l’ausilio di strumenti compensativi che spesso sono visti erroneamente come dei facilitatori.
- fondamentale per l’autostima degli alunni con DSA sottolineare il miglioramento rispetto al livello di partenza senza soffermarsi troppo sul voto.
Si ricorda che questi suggerimenti vanno pianificati nel PDP e CONDIVISI con la famiglia.
Cosa pensano alcuni insegnanti delle verifiche strutturate:
Alcuni si rifiutano di somministrare verifiche strutturate (a risposta multipla o in altro modo) agli studenti con DSA perché ritengono che, durante gli esami, le prove saranno uguali a quelle degli altri studenti e, di conseguenza, debbano imparare a svolgerle nello stesso modo.
Vediamo perchè è necessario fare verifiche strutturate.
La normativa DM 5669/11 art. 4 c. 2, dice che:
« I percorsi didattici individualizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente».
Vale a dire che: gli obiettivi da raggiungere restano quelli stabiliti dalle Indicazioni Nazionali, ovvero gli stessi previsti per l’intera classe. Questo significa che, al termine del ciclo, tutti gli alunni con PDP — sia con DSA che con altri BES — affronteranno le medesime prove d’esame dei loro compagni.
È importante ricordare, però, che se i traguardi finali sono comuni, il percorso per conseguirli può e deve essere personalizzato.
In alcuni casi può essere necessario riorganizzare i tempi delle tappe intermedie, rinforzare alcuni prerequisiti, sostenere la motivazione o introdurre strategie e strumenti che facilitino l’apprendimento.
La personalizzazione, quindi, non modifica la meta, ma rende il cammino più adatto alle esigenze di ciascuno studente.
Altri pensano che una verifica strutturata a risposta multipla non sia equipollente, si sbagliano di grosso, basti solo pensare, e questo è un paradosso, che il concorso per ottenere la cattedra per l’insegnamento si basa su quesiti a scelta multipla.
Suggerimenti per le verifiche scritte date dal prof Guido Dell'Acqua responsabile area BES del MIUR apri Quante verifiche in un solo giorno, e come si fa il recupero dei debiti apri Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! apri
Come devono essere strutturate le verifiche scritte slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del 2018, (qua il power point intero).
Qui il video.
Condivido questa tabella tabella creata da Max Bruschi che è Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (QUI in versione PDF nel caso qualcuno la volesse salvare).
Riferimenti normativi:
La rielaborazione/strutturazione delle verifiche per alunni con DSA e con altri BES non è una scelta discrezionale, ma discende da un preciso quadro normativo che impone alla scuola di garantire il diritto all’apprendimento attraverso misure didattiche personalizzate e individualizzate coerenti con il PDP deliberato collegialmente.
In primo luogo, la Legge 170/2010 riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento e stabilisce all’art. 5 che agli studenti con DSA devono essere assicurate “forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico” e “adeguate forme di verifica e di valutazione”, anche mediante strumenti compensativi e misure dispensative; tale previsione è resa operativa dal DM 5669/2011 e dalle allegate Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, che esplicitano che le verifiche devono essere coerenti con il PDP, privilegiare contenuti e competenze rispetto alla correttezza formale quando il disturbo incide su quest’ultima, prevedere tempi più lunghi, modalità orali in sostituzione o integrazione dello scritto, uso di mappe, formulari, calcolatrice, sintesi vocale, e criteri valutativi che tengano conto del disturbo.
Il principio della personalizzazione è già fondato nella DPR 275/1999 (art. 4), che consente l’adattamento dell’offerta formativa ai bisogni degli alunni, e viene ulteriormente esteso ai BES dalla Direttiva MIUR 27/12/2012 e dalla CM n. 8/2013, che introducono il Piano Didattico Personalizzato quale strumento di progettazione collegiale delle strategie, delle misure compensative/dispensative e delle modalità di verifica e valutazione; tali atti chiariscono che per gli alunni con BES (anche non certificati ai sensi della Legge 170/2010) il Consiglio di classe può predisporre un PDP in cui sono definite, tra l’altro, le modalità di verifica personalizzate.
Il quadro si integra con il D.Lgs. 62/2017, che ribadisce la coerenza tra valutazione e percorso personalizzato e, per gli esami, prevede per gli alunni con DSA l’uso degli strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, escludendo prove equipollenti (previste invece per disabilità ai sensi della normativa sull’inclusione), ma non escludendo affatto la personalizzazione delle modalità di verifica durante il percorso; le disposizioni sugli esami di Stato del secondo ciclo, come l’OM 205/2019 e le ordinanze annuali successive, confermano che i candidati con DSA svolgono prove standard ma con gli adattamenti previsti dal PDP (strumenti, tempi, criteri), a riprova che la “rielaborazione” riguarda le modalità e non la natura della prova.
Anche il D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, rafforza il principio di progettazione collegiale e corresponsabilità educativa, mentre il DPR 122/2009 richiama la necessità di valutare tenendo conto dei percorsi personalizzati.
Ne consegue che il PDP, redatto e approvato dal Consiglio di classe con la famiglia, è un documento collegiale vincolante per la pratica valutativa: non adeguare le verifiche alle misure ivi previste espone a un vizio di legittimità dell’atto valutativo per mancato rispetto della normativa e del principio di equità.
