Nel contesto scolastico, può accadere che un alunno con disabilità, durante l’orario scolastico, provochi involontariamente danni a cose o persone: compagni, insegnanti, strutture scolastiche. In questi casi, sorge spontanea la domanda: chi è responsabile civilmente dei danni? La famiglia o la scuola?
Il Riferimento Normativo: Art. 2047 del Codice Civile
La risposta a questo quesito si trova nell’articolo 2047 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità dei minori incapaci di intendere e di volere.
Art. 2047. (Danno cagionato dall'incapace). In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e' tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, puo' condannare l'autore del danno a un'equa indennita'.
Questo significa che la responsabilità civile non grava automaticamente sui genitori (che in quel momento non erano a scuola, e non avrebbero potuto evitare il fatto), ma su coloro cui l’alunno è affidato nel momento in cui si verifica l’evento dannoso.
Nel contesto scolastico, durante l’orario scolastico e nelle attività organizzate dalla scuola, la responsabilità è in capo alla scuola stessa, rappresentata dagli insegnanti e dal personale educativo. Sono loro ad avere il dovere di vigilanza sull’alunno.
Il Ruolo dell’Assicurazione
Le scuole, generalmente, stipulano polizze assicurative per tutelarsi da danni causati o subiti da studenti e personale scolastico.
Queste coperture assicurative entrano in gioco proprio in casi come questo, sia per indennizzare le vittime del danno, sia per tutelare l’alunno autore involontario.
L’intervento dell’assicurazione può avvenire:
- per risarcire terzi danneggiati (compagni, insegnanti, materiali)
- per coprire le spese legali o mediche collegate all’incidente