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Riduzione delle ore di sostegno ad uno studente: i tagli alla spesa pubblica non sono un motivo valido

Dei ricorrenti agivano contro la decisione di un DS con la quale si attribuiva alla minore un numero di ore di sostegno scolastico inferiore rispetto a quelle spettante, lamentando l’insufficienza delle ore di sostegno assegnate all’alunna e chiedendo, per l’anno scolastico in corso, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (La minore è stata, infatti, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992). Si pronuncia nei modi interessanti che ora vedremo il TAR per la Campania con sentenza del 3/1/24 N. 00064/2024.

La giurisprudenza è consolidata: il diritto all’istruzione del disabile è un diritto fondamentale
Il TAR per la Campania, richiamando la giurisprudenza consolidata sostiene convintamente che il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127). Pertanto, ogni decisione dell’Istituzione scolastica che viola tali precetti è da considerarsi come illegittima.

Il ruolo fondamentale del GLO

I giudici campani osservano che dall’assetto normativo vigente emerge che il G.L.O. costituisce il soggetto titolare della competenza tecnica a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.
Pertanto, ogni decisione adottata deve essere concreta e non astratta, deve essere analizzata la situazione del caso specifico, va ancorata, precisa il TAR, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.

Nessuna motivazione di spesa pubblica o carenza di organico può compromettere i diritti del disabile
Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740).

Il TAR precisa che è la nostra  Costituzione a tutelare i diritti dell’infanzia e della disabilità,  norme e principi che impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184)“. Concludendo che non può, quindi, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con interventi adeguati al tipo e alla gravità della loro patologia, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (T.A.R Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328).

Si tratta dell’ennesimo contenzioso che ha per oggetto tale fattispecie e vede puntualmente l’Amministrazione soccombere, la giurisprudenza oramai è consolidata, ogni limitazione del diritto all’istruzione dei disabili, per qualsiasi possa essere la motivazione, verrà considerata come illegittima.

Terapia ABA inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Il 6 ottobre 2023, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8708-2023 , ha stabilito che l’analisi comportamentale applicata (ABA) rientra nei LEA previsti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, articolo 60. Ciò significa che è una prestazione sanitaria-socioassistenziale obbligatoria e uniforme sul territorio nazionale.

In particolare, la sentenza ribalta la decisione del TAR marche che aveva negato la terapia ABA a un minore, motivando che la prestazione non rientrasse nei LEA, concedendo solo un rimborso parziale alle famiglie.

Cosa cambia: diritti e obblighi

  1. LEA = obbligo sanitario statale
    La sentenza chiarisce che i LEA non sono rinviati alle singole regioni: se una prestazione è inclusa nei LEA, vale su tutto il territorio nazionale, anche se non recepita da leggi regionali (Il Caso, Anffas).
  2. Prestazione minima garantita: 25 ore settimanali
    Il Consiglio di Stato impone che l’intervento ABA sia erogato con una cadenza minima di 25 ore settimanali, coerentemente con le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
  3. Rimborso delle spese pregresso
    Aperta la possibilità di richiedere rimborsi per terapie ABA sostenute da famiglie, quando opportunamente documentate e prescritte da specialisti

Perché è importante per le famiglie

  • Le ASL non possono più rifiutare la terapia ABA basandosi su vincoli di budget o mancanza di copertura regionale.
  • Se un figlio ha diritto all’ABA, la ASL deve garantirla, anche indirettamente o tramite rimborso.
  • La sentenza rappresenta uno spartiacque: la terapia ABA non è opzionale, ma un diritto essenziale per i bambini con disturbo dello spettro autistico.

Oscillazioni tra normative e realtà locali

  • Sebbene riconosciuta a livello statale, vi è una criticità nell’assenza della terapia ABA nel nomenclatore tariffario aggiornato del 2024, sollevata da ANGSA. Questo significa che, sul piano pratico, l’assistenza resta carente in alcune regioni, anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato (Biodiritto, ufficiodisabili.comune.montesilvano.pe.it).
  • Le regioni devono adeguare i propri piani terapeutici e procedure di accreditamento per garantire una formazione adeguata e una supervisione multidisciplinare dell’ABA (Quotidiano Sanità, coachfamiliare.it).

Nonostante tutto quanto riportato fino ad ora moltre ASL se non tutte rifiutano le terapie ABA

Azioni consigliate per i genitori

  • Se l’ASL rifiuta l’ABA o limita le ore: far presente che la terapia è LEA e richiedere la prestazione completa.
  • Documentare spese pregresse e verificare la possibilità di avviare un ricorso per rimborso
  • Fare ricorso al TAR
  • Richiedere un Piano Terapeutico Individualizzato (PTI) conforme alle linee guida e aggiornato periodicamente.

Tar Lazio – Sentenza n. 31203 del 23-08-2010

Fonte www.dirittoscolastico.it

Non ammissione alla classe successiva – omessa valutazione della particolare situazione (dislessia) dell’alunno – difetto di motivazione – illegittimità.

Il consiglio dei docenti deve tenere espressamente conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell’esito dei risultati tecnici conseguiti.

In difetto il giudizio di non promozione risulta carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico, avendo omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia).

vedi documento

 

Obbligo di condividere gli atti d’ufficio – Trasparenza amministrativa

Se un genitore vuole una copia del PDP, o del PEI, o delle verifiche, o di un verbale, o di qualsiasi altro documento che riguarda il figlio deve presentare alla scuola una richiesta formale ?

NO, non è necessario.
Quando il richiedente è noto ed è fuori discussione il suo diritto ad accedere ai documenti (come di sicuro nel caso dei genitori) la Pubblica Amministrazione rilascia la copia con accesso informale, anche a seguito di sola richiesta verbale.

La scuola è un ente pubblico tenuto alla trasparenza amministrativa e deve rilasciare ai cittadini gli atti richiesti Art. 22 L. 241/90 e DPR 184-2006 (leggere anche questo articolo)

La norma è stata rafforzata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che introduce i principi del cosiddetto FOIA – Freedom of Information Act per cui il cittadino può visionare praticamente tutti gli atti amministrativi.

La privacy tutela i cittadini, non l’amministrazione.

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia interesse all’accesso, ma trattandosi dei propri figli non ci sono dubbi…….

La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e immediata consegna dei documenti DPR 184/06 art 5 comma 1, ma purtroppo quasi sempre le scuole rifiutano questa forma e allora bisogna fare una richiesta di accesso agli atti tramite PEC o raccomandata AR, a quel punto la scuola è obbligata a fornire una copia del PDP
Lettera per richiesta di accesso agli atti
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Obbligo di condividere gli atti d’ufficio Art 328 codice penale

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (fotocopie) vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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Sentenza TAR Lazio n. 6849 del 19 giugno 2018 contro una scuola che non voleva dare copia delle verifiche ad una famiglia.

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Inoltre:

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Se dopo 30 giorni dalla PEC o dalla raccomandata AR di accesso agli atti la scuola ancora non risponde? O ci fosse un diniego?

PEI e Verbali  sono atti amministrativi, e la scuola non può ignorare la richiesta di accesso.

Si fa ricorso per omissione di atti d’ufficio, mandando copia della al DS.

Scaricare e stampare dal sito istituzionale della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, un organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri il fac-simile del ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. A volte basta semplicemente mostrre il modulo compilato alla scuola.

Se non dovesse bastare:

  • Si denuncia per omissione in atti d’ufficio inoltrando il modulo, mandandone al DS.
  • ci si può rivolgere anche ad un avvocato ed eventualmente alle forze dell’ordine.

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Accesso agli atti e documenti, in vista delle modifiche per renderlo più facile