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Illegittimo il PEI con 18 ore di sostegno su 32, la scuola deve garantire la copertura integrale dell’orario”, la decisione del TAR: istituto condannato

Fonte: Orizzonte Scuola del 10/01/2026

La Sezione Seconda del TAR Campania ha accolto con, sentenza n. 101 del 7 gennaio, il ricorso presentato dai genitori di uno studente con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

La decisione ha dichiarato illegittimo il Piano Educativo Individualizzato approvato il 15 ottobre 2025, che assegnava al minore soltanto 18 ore settimanali di sostegno didattico su un totale di 32 ore di frequenza.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello studente alla copertura integrale dell’orario scolastico con docente di sostegno, individuando una contraddizione interna al documento che, pur rilevando la necessità di un supporto continuativo, limitava le ore assegnate.

La contraddittorietà del PEI e la violazione della normativa scolastica

Il Collegio giudicante ha rilevato che il PEI impugnato presenta una motivazione intrinsecamente illogica. Lo stesso documento riconosceva esplicitamente la necessità per il minore di fruire di un supporto continuativo da parte del docente di sostegno.

La normativa vigente, richiamata nella sentenza, stabilisce che il PEI deve individuare obiettivi educativi e didattici, strumenti e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento adeguato. Il decreto legislativo 66 del 2017, all’articolo 7, comma 2, prevede che il documento espliciti le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore necessarie.

Il Tribunale ha sottolineato che l’attribuzione di un numero di ore inferiore rispetto all’orario di frequenza, senza adeguata motivazione individualizzata, costituisce violazione degli articoli 3, 12 e 13 della legge 104 del 1992.

La mancata richiesta dei posti in deroga e la nomina del commissario ad acta

La sentenza evidenzia un’ulteriore criticità relativa alla mancata richiesta da parte del dirigente scolastico dei posti di sostegno in deroga all’organico di diritto. L’articolo 10 del decreto legislativo 66 del 2017 prevede che il dirigente scolastico trasmetta all’Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno sulla base dei PEI.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2010, ha stabilito che il sistema deve consentire la deroga all’organico predeterminato, tenendo conto del caso concreto e del grado di disabilità. Il TAR ha rilevato che nel caso specifico non risulta depositata documentazione attestante la tempestiva richiesta di insegnanti in deroga.

La decisione ha condannato l’amministrazione scolastica all’attribuzione immediata del sostegno per l’intero orario di frequenza e ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, qualora l’amministrazione non ottemperi entro quindici giorni.

Studente non ammesso dopo la morte del padre, il TAR annulla la bocciatura: “Assenze e brutti voti sono giustificati. La scuola non ha considerato le circostanze eccezionali nella valutazione”

Fonte Orizzonte Scuola

Un adolescente di sedici anni, studente di terza superiore presso un istituto tecnico di Treviso, ha perso il padre il 29 dicembre 2024. Il lutto improvviso ha inevitabilmente inciso sul rendimento scolastico, comportando un incremento significativo delle assenze nel secondo periodo dell’anno.

Al termine dell’anno scolastico 2024-2025, il Consiglio di classe ha assegnato allo studente tre debiti formativi: Matematica (4), Chimica organica e biochimica (5) e Chimica analitica (3), sospendendo il giudizio fino al superamento delle prove di recupero.

Le verifiche sono state fissate nei primi giorni di luglio, quando la scuola era già chiusa e i laboratori risultavano inaccessibili — una circostanza critica soprattutto per le materie pratiche come la Chimica analitica.

Nonostante le difficoltà logistiche e il peso emotivo del lutto familiare, il ragazzo ha affrontato le prove con determinazione, conseguendo un 8+ in Matematica e un 6,5 in Chimica organica e biochimica. Solo la prova di Chimica analitica è rimasta insufficiente.

L’11 luglio scorso è arrivata tuttavia la bocciatura, che la madre ha contestato ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.  Il Tar ha accolto la domanda cautelare il 2 ottobre, riconoscendo come il giovane avesse dato “prova di significativi progressi” nel breve lasso di tempo disponibile, superando di fatto due prove su tre e dimostrando una crescita reale nonostante le circostanze eccezionali.

La decisione del Tar: eccesso di potere del Consiglio di classe

Il Tar del Veneto ha ordinato alla scuola di rivalutare il giudizio, considerando la possibilità di recupero in un periodo più ampio e adeguato.

Tuttavia, il Consiglio di classe di Treviso, riunitosi il 7 ottobre, ha confermato la bocciatura, spingendo lo studente a presentare un nuovo ricorso. Il 31 ottobre, il Tribunale Amministrativo, con la sentenza n.1959/2025 pubblicata lo scorso 31 ottobre, ha riconosciuto l’eccesso di potere della scuola annullando il provvedimento.

I giudici hanno stabilito che l’incremento delle assenze nel secondo periodo è direttamente riconducibile al grave lutto familiare subito — «un evento eccezionale» che ha inevitabilmente pregiudicato la presenza a scuola dello studente.

La sentenza evidenzia, inoltre, come il ragazzo abbia dimostrato una crescita reale e uno sforzo autentico di recupero nonostante il difficile periodo personale. I giudici hanno sottolineato un aspetto cruciale: le principali carenze riguardavano l’attività di laboratorio, ma le prove di recupero erano state fissate proprio quando la scuola era chiusa, rendendo materialmente impossibile l’esercitazione pratica.

Il Tar ha dunque ordinato all’istituto di “mettere a disposizione dello studente i laboratori necessari per la preparazione della prova e concedere tempi non inferiori a un mese” per consentire un adeguato rifacimento della verifica.

La corte ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la madre “non ha comunicato null’altro” alla scuola dopo il lutto, ritenendo che la “prematura scomparsa rappresenti un evento che colpisce non solo l’alunno ma la famiglia nel suo complesso”.

Il Tar «boccia» la scuola che non applica alla lettera il Pdp

Fonte Orizzonte Scuola

Il Piano Didattico Personalizzato non costituisce una mera formalità burocratica ma rappresenta un diritto esigibile che gli istituti scolastici devono applicare scrupolosamente per assicurare pari opportunità agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

La sentenza n. 16034/2025 del TAR Lazio, pubblicata lo scorso 4 settembre, ha annullato il provvedimento di non ammissione alla classe quarta di una studentessa con discalculia e difficoltà mnemoniche e linguistiche, bocciata con sei insufficienze in materie direttamente interessate dal suo disturbo.

Violazione del quadro normativo di riferimento

Il caso trae origine dalla violazione della legge 170/2010, che garantisce agli alunni con DSA il diritto a fruire di misure compensative e dispensative, nonché del decreto ministeriale 5669/2011 e delle relative Linee Guida, che prescrivono una didattica individualizzata con adeguate forme di verifica e valutazione.

Il PDP redatto a dicembre 2023 prevedeva espressamente che tutte le verifiche fossero programmate, con tempi più lunghi e riduzioni nei contenuti per ogni disciplina, e che in Latino, Fisica, Inglese e Matematica le prove dovessero essere anche personalizzate, ossia costruite specificamente per valorizzare le competenze della studentessa in relazione alle sue difficoltà.

Dall’istruttoria disposta dal Tribunale è emerso che i docenti si erano limitati a ridurre il numero degli esercizi, senza adeguare la struttura delle verifiche alle reali esigenze dell’alunna.

La relazione dell’istituto ha confermato che nelle materie più colpite dal disturbo le prove somministrate non avevano alcuna personalizzazione, ma consistevano in “riduzioni del numero di esercizi e/o dei testi o anche selezionando dalla prova standard gli esercizi che implicavano l’uso di procedure più semplici”. In altre parole, l’applicazione del Piano è stata solo parziale e inadeguata, compromettendo il rendimento della studentessa nelle discipline in cui aveva conseguito insufficienze determinanti per la bocciatura.

Importanza delle verifiche personalizzate per una valutazione equa

I giudici amministrativi hanno rilevato che nell’anno scolastico precedente, quando erano state adottate verifiche effettivamente personalizzate, l’alunna aveva ottenuto risultati significativamente migliori, dimostrando di poter esprimere pienamente il proprio livello di apprendimento. La personalizzazione delle prove, infatti, non si limita a concedere più tempo o a ridurre il numero di quesiti, ma consiste nell’elaborare strumenti valutativi calibrati sulle modalità con cui lo studente con DSA può meglio manifestare le proprie competenze.

Il TAR ha quindi sottolineato che la mancata somministrazione di verifiche personalizzate in Fisica, Inglese e Matematica ha costituito una violazione dei diritti della studentessa, incidendo negativamente sulla valutazione finale e sul suo percorso scolastico.

La sentenza costituisce un precedente rilevante per gli operatori scolastici, ribadendo che il rispetto rigoroso del PDP non è facoltativo ma obbligatorio, e che ogni deroga o applicazione superficiale può configurare un’illegittimità amministrativa suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale.

Le istituzioni scolastiche sono tenute ad applicare con precisione le misure compensative e dispensative previste nei piani individualizzati, assicurando una valutazione equa e rispettosa delle effettive capacità degli studenti con DSA.

L’inosservanza delle modalità stabilite nel PDP ha inciso negativamente sul rendimento e sulla valutazione finale della studentessa.

Il TAR, riconoscendo la violazione dei suoi diritti, ha quindi annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, evidenziando come la scuola non abbia applicato correttamente le misure previste.

Questa decisione sottolinea l’importanza della personalizzazione delle verifiche ai fini di una valutazione realmente equa e richiama gli istituti scolastici all’obbligo di attuare con precisione i piani individualizzati previsti per gli studenti con DSA.

Alunna bocciata in seconda media, nonostante i voti positivi, per 90 giorni di assenza: il TAR annulla la decisione della scuola e ordina nuovo scrutinio

Il TAR della Puglia ha accolto il ricorso di una famiglia contro la decisione di non ammissione alla classe successiva di una studentessa della scuola secondaria di primo grado.

La giovane era stata bocciata per aver superato il limite massimo di assenze previsto dalla normativa, totalizzando 90 giorni di mancata frequenza durante l’anno scolastico 2024/2025. I giudici amministrativi hanno ritenuto carente la motivazione fornita dal consiglio di classe, sottolineando come la decisione si sia limitata a evidenziare il numero elevato di assenze senza considerare adeguatamente il rendimento scolastico positivo della studentessa.

La sentenza n. 1292/2025, pubblicata il 10 settembre, ha stabilito che la non ammissione alla classe successiva deve costituire un’eccezione e non la regola, richiedendo una motivazione rafforzata quando vengono deliberate tali decisioni.

Valutazioni positive non considerate nel giudizio

La documentazione allegata al ricorso ha evidenziato come l’alunna avesse conseguito valutazioni ampiamente sufficienti in tutte le discipline durante entrambi i quadrimestri. Nel primo periodo, la studentessa aveva ottenuto medie superiori al 6 in quasi tutte le materie, con punte di eccellenza in educazione civica (media 8), scienze motorie (media 9) e religione (media 9). Anche il secondo quadrimestre aveva confermato un andamento positivo, con voti che oscillavano tra il 6 e l’8 nella maggior parte delle discipline.

I giudici hanno sottolineato come il comportamento in classe fosse sempre stato adeguato, elemento che emerge chiaramente dai giudizi in condotta riportati dalla giovane. La presenza di un piano didattico personalizzato, attivato dalla scuola in considerazione delle problematiche di salute dell’alunna, dimostra ulteriormente la conoscenza da parte dell’istituto delle difficoltà della studentessa.

Nuovo scrutinio ordinato entro quindici giorni

Il TAR ha ordinato all’amministrazione scolastica di procedere a un nuovo scrutinio finale entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. La decisione si basa sul decreto legislativo 62/2017, che prevede come la non ammissione alla classe successiva debba essere supportata da un “esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero” e dalla valutazione del livello di apprendimento raggiunto nei periodi precedenti.

I magistrati hanno evidenziato come far ripetere l’anno scolastico a un’alunna con voti sufficienti possa “gravemente nuocere al suo percorso formativo”, costringendola a ripetere insegnamenti già acquisiti e a perdere l’opportunità di apprendere nuove conoscenze nella classe superiore. La sentenza consente alla studentessa di frequentare la terza classe della scuola secondaria di primo grado nelle more della rivalutazione, mentre le spese processuali sono state compensate tra le parti considerata la peculiarità delle questioni affrontate.

fonte Orizzonte scuola

Il TAR del Veneto ha accolto un ricorso che ho presentato per un ragazzo plusdotato bocciato per il comportamento

Il TAR del Veneto ha accolto un ricorso che ho presentato per un ragazzo plusdotato bocciato per il comportamento, nel quale ha riportato il voto di 5/10.

Il Tribunale ha ammesso lo studente alla classe successiva in quanto la scuola non aveva predisposto un Piano Didattico Personalizzato per supportare il ragazzo nelle proprie fragilità emotivo-relazionali, che possono accompagnare la plusdotazione.

Il PDP dovrebbe essere infatti attivato per aiutare gli studenti plusdotati non solo dal punto di vista didattico ma anche per gli aspetti legati alla sfera emotiva, relazionale e della socializzazione.