DL 123 del 15-09-23
DL 13 novembre 2023 (correttivo al DL 123-23)
La normativa attuale (L. 170/2010 e D.L. 5669/2011 e Linee guida ad esso allegate) prevede per lo studente dislessico (qualora lo specialista certifichi la gravità del disturbo) la possibilità di essere DISPENSATO dalle prove scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato e perfino di essere ESONERATO dallo studio della materia.
I due termini sono spesso usati come sinonimi ma ATTENZIONE sono molto diversi, quindi attenzione al loro uso.
Lo studente DISPENSATO dalle prove scritte, dovrà svolgere la disciplina solo oralmente, questo per evitare che le differenze fra la lingua scritta e l’orale possano creare troppa confusione nel ragazzo con DSA, dalle Linee Guida (allegate al decreto attuativo della legge 170 5669/11) pag. 20:
“…in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla VALUTAZIONE nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe”
Ovviamente la dispensa dallo scritto vale solo per le verifiche (ai fini della valutazione) e per gli esami , questa infatti non esclude la possibilità per lo studente di usare la scrittura durante le normali attività didattiche, studio in classe e a casa, compiti ed altro.
Non è invece possibille fare il contrario cioè dispensare dall’orale e fare solo lo scritto.
Cosa ben diversa si ha quando si chiede l’ESONERO dalla materia, allo studente con DSA esonerato dalla lingua straniera, non sarà richiesta nessuna prestazione per quella disciplina, quindi niente verifiche (scritte o orali), compiti a casa e niente prova agli esami, DM 741/17 art. 14 comma 10:
«10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma».
Per “prove differenziate coerenti con il percorso svolto” si intende ovviamente un esame organizzato in modo diverso, senza le prove delle lingue esonerate, non prove diverse di inglese o dell’altra lingua altrimenti non ci sarebbe esonero.
La dispensa è regolata dal DM 5669 del 2011 art. 6 comma 5
L’esonero porterà al diploma e nello stesso non verrà fatta menzione della differenziazione dell’esame finale.
DL 62 del 2017 art. 11 comma da 9 a 15 pag 11-12
Per avere l’esonero il Dlgs 741 del 2017 art 14 comma 10 dice che deve essere lo specialista clinico che ha redatto la certificazione a richierlo sulla certificazione stessa “10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dali’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.”
Ma il DL 62 del 2017 dice che basta anche che sia la famiglia a richiederlo “13. In casi di particolare gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.”
ATTENZIONE GENITORI se ci sarà l'esonero dalla I lingua straniera (inglese) nella scuola secondaria di primo grado, anche se il ragazzo avrà un regolare diploma di fine I° ciclo, alla scuola secondaria di II° grado non avendo avuto le basi si ritroverà molto indietro rispetto ai compagni e sarà molto più difficile colmare il divario e arrivare alla sufficienza, con un nuovo esonerò si accetterà un proogramma diferenziato, che non porterà al diploma. Se l'esonero, invece, riguarderà la seconda lingua straniera e lo studente pensa di scegliere una scuola superiore che nel suo corso di studio non abbia la seconda lingua, allora la cosa è da valutare...
La dispensa dallo scritto delle lingue straniere è prevista dal DL 5669 del 2011, art. 6 c. 5.
La dispensa è regolata dal DM 5669 del 2011 art. 6 comma 5
ATTENZIONE Per particolari corsi di studi tipo il liceo linguistico, lo specialista può proporla ma la decisione spetta al consiglio di classe che può negarla quando il corso di studi richiede competenze particolari nella lingua straniera che necessariamente devono comprendere anche la produzione scritta.
La dispensa dallo scritto porterà al diploma regolare.
L’esonero porterà ripercussioni molto pesanti sullo studente, il quale non conseguirà il Diploma di scuola superiore ma solo un’attestato dei crediti formativi e non potrà accedere all’università, questo perchè di fatto farà un percorso “diffenziato”.
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR (domande finali)
Lingue straniere slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del 2018, (qua il power point intero).
ATTENZIONE:
L’esonero dalle lingue straniere è possibile solo se il PDP è stato redatto per i DSA, in tutti gli altri casi di BES (Bisogni educativi Speciali) che non rientrano nella legge 170 del 2010, non è possibile,
La normativa di riferimento attualmente è la nota ministeriale 5772 del 2019 che, a pag. 2, dice:
«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata».
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La Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale vengono aboliti e sostituiti con il Dlgs 66/17, dal Profilo di Funzionamento (ma ancora non è entrato realmente in vigore, fino a quando le Asl non inizieranno a redigerli, valgono le direttive regionali fino ad oggi utilizzate)
“Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap” (D.P.R. 24/02/1994).
È quindi un documento che delinea le modalità di funzionamento delle abilità del soggetto sottoposto ad esame e che sintetizza queste informazioni all’interno di un “quadro” psicologico-funzionale che consenta di comprendere l’ambito della patologia riscontrata al momento della valutazione.
La D.F. diventa così uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare:
La D.F. è strutturata per AREE, per consentire di rilevare in termini analitici il rapporto tra la minorazione e i seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto:
Alla D.F. provvede l’unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’U.L.S.S. o in regime di
convenzione con la medesima.
La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92.
Essa verrà presentata, all’inizio dell’anno scolastico, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All’incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di sostegno, insegnante psicopedagogista, operatori dell’equipe, genitori dell’alunno in situazione di
handicap (C.M.258/83).
La D.F. serve a stabilire quali processi di apprendimento e/o adattamento vengono utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali strategie sono presenti, le abilità residue e/o compromesse, le potenzialità ed i livelli di sviluppo.
Oltre a questa finalità descrittiva e analitica degli aspetti evidenti delle difficoltà, essa dovrebbe elaborare una interpretazione delle cause che le hanno determinate ed eventualmente ne sono tuttora responsabili.
L’aspetto analitico e descrittivo dovrebbe dunque essere compresente e integrato in uno sforzo interpretativo ed eziologico utile per la stesura di una programmazione didattico-educativa che compete alla Scuola.
Il documento, vincolato dalla normativa vigente in materia di segreto professionale per gli operatori e di consenso informato per gli utenti, si pone come obiettivo fondamentale la conoscenza più estesa ed approfondita possibile dell’alunno in difficoltà da parte dei Servizi Territoriali.
Questa conoscenza deve però essere “funzionale” in senso estensivo, e cioè utile alla realizzazione concreta e quotidiana di attività didattiche ed educative appropriate, significative ed efficaci.
In sintesi, la D.F. dovrebbe fornire, utilizzando un linguaggio condiviso dalle diverse figure professionali, un quadro clinico in grado di orientare eventuali decisioni riabilitative e/o terapeutiche ed educative-didattiche.
Tutta la normativa che istituiva il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), art. 12 c. 5 della L. 104/92 (completamente riscritto) e l’atto di indirizzo DPR del 24/2/94 e la Diagnosi Funzionale con il DL 66/17, vengono aboliti e sostituiti dal Profilo di Funzionamento, o meglio saranno sostituiti perchè ancora la norma non è realmente in vigore, quindi fino a quando non sarà effettiva si applicherà la vecchia normativa, che prevedeva di redigere il Profilo Dinamico Funzionale congiuntamente tra ASL e scuola con la collaborazione dei genitori.
Non è di competenza del GLO, né del consiglio di classe, né dei soli docenti, né tanto meno dell’insegnante di sostegno.
Se viene redatto solo dagli insegnanti di sostegno non serve a nulla.
Nel DI 153 (art. 21 comma 6) del 2023 è scritto che, se manca il profilo di funzionamento, il PEI va redatto tenendo conto “…..della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato.”. “ove compilato” significa ovviamente che non è indispensabile.
L’analisi funzionale rientra tra le valutazioni cliniche, soprattutto in caso di comportamento disfunzionale, ma non ha una regolamentazione normativa ufficiale come il profilo di funzionamento, Si basa generalmente sul modello ABC (A = Antecedente, B = Comportamento, C = Conseguenza) al fine di comprendere come nasce e si alimenta il problema per poter poi intervenire in modo efficace.
Per il Profilo di Funzionamento non è stato definito ancora un acronimo, almeno non ufficialmente. Qualcuno usa PdF, qualcuno PF ma i rischi di equivoci sono molto alti per cui se si usano queste sigle è opportuno specificarne sempre il significato.
Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F. che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con
lui: famiglia, scuola, servizi.
Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)” (D.P.R. 24/2/94).
Questo documento “indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate
nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata” (D.L. 297/94).
Descrive cioè “in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili” (D.P.R. 24/2/94).
In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l’alunno (docenti, tecnici U.L.S. e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all’ambiente scolastico.
Il Profilo descrive ed evidenzia:
a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che egli dimostra di incontrare nei vari settori di attività; b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
Il P.D.F. è utile ai ” fini della formulazione di un piano educativo individualizzato P.E.I. (o personalizzato – P.E.P) perché consente all’insegnante, evidenziando capacità ed analizzando limiti, di:
Il P.D.F. “viene redatto dalla unità multidisciplinare dell’U.L.S.S., in collaborazione con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà parentale.” (D.P.R. 24/2/94).
L’unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, psicologo, operatori sociali.
Per consentire la prima stesura o l’aggiornamento del P.D.F. vengono calendarizzati opportuni incontri interprofessionali per ogni alunno, durante l’anno scolastico interessato; per consentire i bilanci biennali, viene calendarizzato almeno 1 incontro interprofessionale; gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto che li presiede
direttamente o tramite un proprio delegato.
Il P.D.F. viene “aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, de lla scuola media e durante il corso di istruzione medio- superiore” (L.104/92; D.L.297/94).
Inoltre ” alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori
dell’U.L.S.S., della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico” (D.L. 297/94)
La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale (fine della 2° elementare, della 4° elementare, della 2° media, del biennio superiore e del 4° anno della scuola
superiore).
Poiché la compilazione del P.D.F. si configura come obbligo di legge (D.P.R. 24/02/1994), gli insegnanti di sostegno ed i docenti curricolari, con la collaborazione delle famiglie degli alunni, curano, a seguito della definizione congiunta con gli specialisti dell’ U.L.S.S , la stesura del profilo avendo cura, soprattutto, di esplorare il potenziale di sviluppo di ogni alunno, a breve e a medio termine, a partire dall’esame dei parametri indicati (autonomia, socializzazione, apprendimento – articolato per ambiti di conoscenza -, interessi,…) e quant’altro possa offrire un quadro il più possibile completo delle capacità, possibilità e carenze del soggetto.
Tali esiti potranno risultare maggiormente obiettivi qualora non ci si limiti ad analizzare intuitivamente, occasionalmente o approssimativamente comportamenti, abilità, apprendimenti, ma quando si utilizzano metodi e strumenti in grado di avviare ad osservazioni ed analisi sistematiche, precise, obiettive e continue,
aiutando così l’indagine che si va compiendo.
Non si intende ovviamente suggerire percorsi, dare indicazioni didattiche o metodologiche, nè offrire strumentazioni o proporre teorie, bensì incoraggiare il più possibile l’utilizzo di materiali sperimentali o sperimentati tali da facilitare l’attività degli operatori, da rendere più congruente la scelta degli obiettivi, più coerente il rapporto tra obiettivi/metodi/contenuti e situazione iniziale.
Parliamo di Osservazione sistematica quando essa non è occasionale, non si serve di mediatori (ad es. questionari), è intenzionalmente inserita in un progetto educativo controllato e controllabile, ha esigenza di ricavare dati esaurienti e attendibili, è
precisa nel richiedere cosa osservare, come registrare le osservazioni, in che modo quantificare il tutto.
Tutto ciò richiede all’insegnante la capacità di delimitare il campo di osservazione a quei comportamenti direttamente e oggettivamente rilevabili e quantificabili e di tener sotto controllo il contesto in cui essi si presentano più facilmente.
E’ importante, nella registrazione, osservare non solo la frequenza di emissione della
manifestazione, ma anche la sua durata e l’intensità con cui si manifesta in modo da
avere sotto controllo l’entità reale del fenomeno e, poiché sarà impossibile una
osservazione che duri per tutto il tempo scolastico, si dovrà decidere, e quindi
programmare, anche in quali momenti, durante quali attività, alla presenza di quali
docenti, in quale periodo della giornata condurre l’osservazione e con quale
cadenza. Ovviamente l’osservazione va condotta nel contesto classe analizzando
anche, ad es., antecedenti e conseguenti che causano, mantengono, estinguono il comportamento, esaminando i feed-back negativi e positivi che il gruppo offre, controllando le dinamiche che il soggetto instaura nelle sue relazioni interpersonali, osservando il tipo di comunicazione che viene attivato all’interno della classe.
Questo consente di monitorare anche i più lievi cambiamenti, misurando anche le modifiche più insignificanti sia positive che negative: e ciò per confermare o meno il successo dell’intervento.
Ogni anno sentiamo parlare di contributo scolastico… ma che cos’è davvero?Tutte le scuole richiedono il pagamento di un contributo scolastico.
E ogni anno, in molte famiglie — soprattutto negli ultimi tempi — ci si chiede:
“È obbligatorio? E se non lo pago, cosa succede?”
È importante sapere che questo contributo è composto da due parti:
Una parte obbligatoria, che riguarda l’assicurazione scolastica (solitamente si aggira intorno ai 15-20 euro);
Una parte facoltativa, ben più consistente, spesso definita come “contributo volontario”.
Molte scuole, nei moduli che inviano alle famiglie o pubblicano sul proprio sito, specificano chiaramente la distinzione tra quota obbligatoria (con l’importo indicato) e parte facoltativa, etichettata appunto come “contributo volontario”.
Altre scuole invece preferiscono non specificare e si limitano a parlare genericamente di “contributo” o “tasse scolastiche”, creando così una certa confusione.
È utile ricordare che la parte volontaria del contributo non ha alcuna relazione con l’ISEE: è appunto volontaria, e non vincolata alla situazione economica della famiglia.
Addirittura alcune scuole se non si paga la quota volontaria escludono i ragazzi da alcune attività come le uscite didattiche.« Si ricorda, infine, che qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione, sia in termini di valutazione che disciplinari, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli. Si invitano, pertanto, tutti i dirigenti scolastici ad astenersi, sia all’atto dell’iscrizione che nel corso dell’anno scolastico, da qualunque comportamento volto ad esigere coattivamente il versamento di contributi il cui carattere resta assolutamente volontario.»
Escludere dalle gite gli studenti che non hanno versato il contributo volontario è di sicuro un atto di “discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo”.
Consiglio di leggerla tutta nota ministeriale 593 del 7marzo 2013 – richiesta contributi scolastici alle famiglie
I Contributi x le scuole sono detraibili dal 730 o dal modello unico.
PER LE SCUOLE SUPERIORI: La quota del primo anno va versata al momento della conferma dell’iscrizione, che avviene nel mese di luglio, dopo il conseguimento del diploma di terza media. In realtà, la scuola rilascia inizialmente un attestato che certifica il superamento dell’esame, poiché il diploma vero e proprio sarà disponibile solo dopo circa due anni.
Una copia di questo attestato deve essere consegnata all’istituto superiore, dove verranno forniti i moduli da compilare e le istruzioni per il pagamento del contributo scolastico. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario intestato direttamente alla scuola.
Per gli anni seguenti, la quota per l’anno successivo verrà chiesto di essere pagato entro febbraio.
Se, ad anno scolastico iniziato, il ragazzo decide di cambiare scuola, il contributo pagato anticipatamente non viene rimborsato, e deve comunque ripagarla alla nuova scuola, si parla sempre della parte obbligatoria.
Diversa è la situazione una volta che lo studente avrà assolto l’obbligo scolastico, cioè al compimento dei 16 anni, generalmente durante il quarto e quinto anno della scuola superiore.
nel tempo il ministero ha modificato lo scritto nella pagina ma i contenuti sono rimasti gli stessi, forse come era scritto prima si capiva meglio, vi lascio qui il testo di come era cliccare qua