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I genitori fuori dalla scuola… a meno che non servano alla scuola

Uno dei paradossi più evidenti del sistema scolastico contemporaneo riguarda l’ambivalenza con cui viene trattato il ruolo delle famiglie: i genitori devono essere presenti quando la scuola ne ha bisogno e assenti quando invece la loro presenza risulta scomoda.

Una dinamica che genera incoerenza e, soprattutto, scarica sulle famiglie responsabilità che dovrebbero essere assunte dall’istituzione.

Il caso dei genitori di studenti con disabilità o bisogni educativi speciali (BES) è particolarmente rappresentativo.

A queste famiglie viene richiesto di collaborare in modo costante, spesso sopperendo a carenze strutturali: presenza durante uscite didattiche, gestione di farmaci o dispositivi, produzione di materiale personalizzato.

In queste circostanze, la loro partecipazione è considerata imprescindibile.

Tuttavia, negli stessi contesti, quando la collaborazione non è necessaria, ci si aspetta che i genitori rimangano “in disparte”.

In questo scenario si collocano anche alcune critiche ricorrenti rivolte al ruolo delle famiglie, spesso indicate come una delle cause principali delle difficoltà del sistema scolastico, con l’accusa di essere eccessivamente schierate dalla parte dei figli.

Si tratta di una posizione che raramente considera la realtà quotidiana vissuta dalle famiglie coinvolte nei percorsi di inclusione. In più occasioni, infatti, l’inclusione scolastica è stata descritta come un semplice “mito”, enfatizzando la presenza in classe di studenti con disabilità, anche gravi, affiancati dal docente di sostegno, interpretato impropriamente come un servizio personale anziché come una risorsa educativa destinata a tutta la classe. Se davvero si vuole sostenere l’idea che i genitori debbano restare “fuori dalla scuola”, allora è utile ricordare alcune situazioni in cui ciò dovrebbe avvenire con coerenza:

  • ❌ quando vengono chiamati dopo poche ore di lezione perché il figlio “non è gestibile”;
  • ❌ quando devono tenere a casa il figlio poiché mancano le “coperture”;
  • ❌ quando sono obbligati ad accompagnare la classe in gita o durante le uscite per insufficienza di personale;
  • ❌ quando devono interrompere il lavoro per gestire farmaci o dispositivi, poiché “la responsabilità non può essere assunta dalla scuola”;
  • ❌ quando devono occuparsi di materiali personalizzati, mappe, schemi o perfino pagare tutor privati, perché lo studente “ha bisogno di essere seguito”.

In una scuola pienamente funzionante, ai genitori dovrebbe essere richiesto semplicemente di garantire la presenza dei figli agli orari stabiliti, fornire il materiale necessario e verificare, senza sostituirsi al personale scolastico, che i compiti siano stati completati.

Tutto il resto – inclusione, didattica, organizzazione, gestione delle responsabilità – dovrebbe ricadere sull’istituzione scolastica.

L’incoerenza emerge quando si pretende che i genitori scompaiano quando è conveniente e riappaiano solo per colmare mancanze strutturali.

Se davvero si desidera che “i genitori stiano fuori dalla scuola”, allora è necessario che la scuola venga messa nelle condizioni di operare autonomamente e con risorse adeguate: personale sufficiente, strumenti appropriati e responsabilità chiaramente definite.

Fino a quando queste condizioni non saranno garantite, la narrativa della “famiglia invadente” rimarrà una semplice retorica.

Un alibi che permette di evitare l’analisi dei problemi reali e strutturali dell’istruzione.

 

Cosa si intende per prove Equipollenti

Equipollente significa dello stesso valore.

Possono essere omessi contenuti considerati non essenziali, può essere consentita la consultazione di prontuari,  glossari, mappe acc…, si possono allungare i tempi o ridurre quantitativamente il numero di esercizi o domande…

  • Una interrogazione orale è di sicuro equipollente di una scritta, anche se la forma è diversa, se gli argomenti richiesti sono sostanzialmente gli stessi.
  • Allo stesso modo la verifica può essere a domande chiuse anziché aperte.
  • Anche il numero delle domande o degli esercizi può essere ridotto, pur conservando l’equipollenza, se si seleziona un campione di domande significativo
  • Se un alunno con disabilità, per lentezza esecutiva o altre cause, ha bisogno di svolgere una verifica scritta in un tempo maggiore che la scuola non è in grado di dargli, si può ridurre il numero di domande o esercizi mantenendo però complessivamente la stessa difficoltà della prova. 

In pratica sono delle verifiche personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi o le competenze previste per tutti.

In caso di disabilità, gli obiettivi da raggiungere non sono necessariamente identici a quelli della classe anche se la programmazione personalizzata porta ad un diploma valido ed è nel PEI che si decide quali adattamenti sono possibili.

L’equipollenza delle verifiche sarà poi valutata in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe, ma le differenze non dovrebbero essere mai sostanziali.

Nota MIM 2025 sulle prove equipollenti


Dalle Linee Guida PEI Allegato al Dlgs 153/23 pag. 37-38, si legge.

“B – Con l’opzione “B” si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni
ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l’autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che
possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi
per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe. “

Sempre dalle linee guida a pag. 29 troviamo scritto:

” A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni
funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare
tempi aggiuntivi;
− l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a
completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito
della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità,
comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra
una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di
svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà
nell’applicazione di procedure.”

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Gli esami di Stato degli alunni con disabilità sono regolati dal DL 62/17 e dalle ordinanze annuali.

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Il DL 62/17 non contiene nessuna definizione di prove equipollenti ma dice solo che decidere se la tipologia delle prove ha valore equipollente spetta al consiglio di classe (art. 20 c. 1) mentre spetta alla commissione decidere sulle specifiche prove.

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PROVE EQUIPOLLENTI PER GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE

OM 55 del 2024 – Esami maturità art. 24 c. 8:

«8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.»
Adattare le griglie significa modificarle e certamente è possibile anche cambiare i descrittori. Ovviamente se la prova è equipollente le griglie ministeriali non possono essere stravolte, ma in ogni caso decide la commissione anche in base alle indicazioni del CdC.

Durante l’anno nelle verifiche si riducono le prove, di solito, se non è possibile aumentare i tempi di erogazione, ma all’esame questo problema non c’è,  è comunque possibile la riduzione degli esercizi pur conservando l’equipollenza ma ovviamente questo non deve essere intesa come facilitazione.

PROVE EQUIPOLLENTI

Se il candidato con disabilità sosterrà prove differenti da quelle degli altri ma comunque ritenute equipollenti (con rilascio di regolare Diploma) la commissione dovrà preparare per lui le prove da sorteggiare esattamente come avviene per gli altri candidati (ovviamente preparate in anticipo e  non il giorno della prova).

La terna da sorteggiare è prevista da un Regio Decreto del 1925 (ben 99 anni fa!) che risulta mai abrogato.

Deciderà il presidente di commissione se applicarla o meno.
Anche la prova equipollente può prevedere opzioni diverse tra cui scegliere, come quella ministeriale.
 
Come dovranno essere fatte le prove equipollonti lo decide il consiglio di classe tenendo conto di quanto stabilito nel PEI
Dlgs 62/17 art. 20 c. 1:
«Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.»

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L’esame ministeriale scritto di matematica può essere ridotto ed essere comunque equipollente?

Una prova può anche essere quantitativamente ridotta ma conservare l’equipollenza.

Non è questione solo di quantità, ma anche di qualità, o difficoltà, dei quesiti posti.

Ovviamente la riduzione deve essere ben motivata e non costituire in nessun caso una facilitazione.

Il problema si pone, ad esempio, con studenti con gravi difficoltà esecutive che rallentano la produzione scritta, unite però anche a scarsa resistenza fisica per cui il problema non si può risolvere semplicemente allungando i tempi della prova perché lo studente non sarebbe in grado di sostenere uno sforzo troppo prolungato.

In questo caso si possono predisporre prove più brevi ma dello stesso livello di difficoltà, e quindi equipollenti.

Ridurre la prova semplicemente perché lo studente non è in grado di superare quella completa, è un altro discorso.

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COLLEGAMENTI ESTERNI

Articolo dell’avv. Salvatore Nocera: Per evitare problemi, serve una definizione normativa di “prove equipollenti

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Articolo di Max Bruschi Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.: A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

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Chi deve creare le mappe concettuali?

Le mappe rientrano tra gli strumenti compensativi che, in quanto strumenti, vanno definiti in base ai bisogni e all’efficacia.

Ma una domanda si fanno frequentemente i  genitori: chi deve fare le mappe concettuali? Gli studenti, i genitori o gli insegnanti?

Le mappe vanno fatte dagli studenti secondo il loro modo di apprendere (profilo di funzionamento) e secondo i bisogni individuali di ognuno. 

MA ATTENZIONE

Compito della scuola è
incentivare l’uso ed insegnare allo studente il modo di strutturare una mappa efficace e funzionale,
non basta dire “così non vanno bene, sono troppo scritte, modificale” :

 il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, l’ art. 4 comma 4 (che è il decreto attuativo della Legge 170 del 2010): «Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.»

Come si evince dalla legge è compito della scuola aiutare gli studenti a promuovere le competenze necessarie per un loro efficiente utilizzo dei sistemi compensativi, mappe comprese ovviamente.

Quindi:

 ▶️ l’uso delle mappe rientra nell’autonomia di studio e vanno predisposte dall’alunno stesso;

▶️ se non lo sa fare, è compito della scuola insegnarglielo;

Si possono distinguere diversi tipi di mappe a secondo del bisogno del singolo studente:
▶️per chi ha difficoltà a ricordare i passaggi di un determinato ragionamento, usa una mappa che si chiama "procedurale";

▶️ per chi ha difficoltà nel recupero dell'etichetta lessicale usa mappe mnemoniche (parola chiave- connettore);

▶️ per chi ha una scarsa memoria usa mappe con qualche parola in più e con le date (non riassunti)

Negare questo tipo di mappe è molto grave.

Purtroppo però spesso le attività di  incentivare ed insegnare, vengono spesso disattese dalla scuola.

Lo studente si ritrova così ad imparare da solo a costruire le mappe per riportare in memoria informazioni che ha appreso ma che per la sua neurodiversità fatica a recuperare.

Non si nasce “imparati” ed occorre dare tempo allo studente per acquisirne competenza.

Inoltre le mappe saranno più “ricche” inizialmente per diventare sempre più “snelle” con il passare del tempo.

Non denigriamo la mappa che sembra un riassunto e ricordiamo che la velocità di lettura non permette di leggere velocemente quanto riportato, piuttosto viene sfruttata la memoria fotografica di chi, avendo studiato, recupera in memoria quanto ha appreso.

Del resto se non si ha studiato non è utile neanche il libro perchè non si saprebbe dove e cosa andare a cercare.

È palese che se si costruisce la mappa si ha studiato, come è palese che non è stracciando o ritirando la mappa durante la verifica o l’interrogazione che si incentiva l’utilizzo della mappa ma si umilia lo studente che spesso viene poi deriso dai compagni.

Attenzione: è come lo studente che indossa per la prima volta gli occhiali in classe che si può sentire a disagio con i compagni.

Spesso gli studenti con DSA sono seguiti da professionisti  con master in DSA: sfruttiamo la competenza che questi studenti hanno acquisito o stanno acquisendo per farla condividere con i compagni.

Le mappe sono utili a tutti.

Un alunno con problemi di comportamento può essere escluso da una gita?

Quella che chiamiamo gita è una attività didattica organizzata dalla scuola ed escludere un alunno è di fatto una sospensione.
 
La legge (DPR 235/07 – Statuto degli studenti) infatti chiama la sospensione “allontanamento dalla comunità scolastica” (non dall’edificio scolastico) ed è evidente che se tutti i compagni vanno in gita e lui no questo allontanamento c’è di sicuro.
 
La sospensione deve essere decisa dal consiglio di classe a seguito di gravi comportamenti, non può quindi essere data in via preventiva.
 
Ci sono però altre questioni da considerare: gli insegnanti non sono obbligati a portare in gita i ragazzi ed è comprensibile che, se accettano, chiedano di farlo in sicurezza.
 
Se si insiste sull’obbligo di portare tutti si rischia di annullare la gita e in questo caso sarebbe già deciso a chi dare la colpa.
 
Sarebbe molto meglio metterla in positivo: l’aspettativa della gita, che ha molto valore per i ragazzi, potrebbe essere usata per stringere un patto educativo (“Vieni in gita anche tu se..,”) che potrebbe avere buone probabilità di successo se si pongono condizioni realistiche per un ragazzo ADHD-DOP, con risultati positivi anche per il futuro.
 
Viceversa, se si sentisse ingiustamente escluso il giorno dopo, quando tutti i compagni inevitabilmente parleranno a scuola della gita a cui lui non ha partecipato, è facile prevedere che sarà ancora più oppositivo.
 

 
Nel PEI c’è un riquadro specifico da compilare, alla sez. 9:
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione
Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe _______________
 
Dalle Linee Guida allegate al DL153/23 (pag. 50)
«In questo campo è possibile indicare interventi, supporti, iniziative e precauzioni da adottare per consentire la partecipazione – con il massimo livello di autonomia e sicurezza – alle uscite didattiche e alle visite o viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per la classe di appartenenza. Anche in questo ambito è necessario un intervento sul contesto, eliminando le possibili barriere, scegliendo mete o modalità organizzative adeguate e inclusive.»

Sospensione disciplinare per alunno con disabilità: è possibile?

Un alunno con disabilità può essere sottoposto a sanzioni disciplinari come gli altri, basta verificare che sia in grado di comprendere quello che ha fatto e sappia cogliere il senso della punizione.

 

La “sospensione”  è di solito da escludere in caso di ritardo cognitivo medio-grave ed è bene ragionarci attentamente quando la disabilità è collegata a problemi comportamentali perché una punizione mal gestita può essere controproducente (in questi casi sarebbe meglio condividere la scelta con gli specialisti).

È però una questione di convenienza educativa, non di legittimità.

Il DPR 235/07, Statuto degli studenti, dice all’art. 1 comma 5 che le sanzioni “devono tenere conto della situazione personale dello studente”,  quindi, certamente, anche della certificazione di disabilità, con quello che comporta, ma in nessuno caso essa può essere considerata come un diritto all’impunità che sarebbe deleterio dal punto di vista educativo, oltre che profondamente iniquo.

Dalle Linee Guida (allegato B) allegate al DI 182/20 pag 34: “Nel caso di difficoltà nella regolazione del comportamento, sarà opportuno prevedere non soltanto criteri di valutazione personalizzati, ma anche una progettazione coerente con gli obiettivi educativi indicati nella Sezione 4, con particolare riguardo alla dimensione dell’ interazione, unitamente a specifiche strategie di intervento, che saranno esplicitate anche nella Sezione 9″. 

Al di là del metro di valutazione sono gli strumenti (di apprendimento e di verifica) che vanno personalizzati, a partire dal fatto che una eventuale nota disciplinare non può essere data per motivi inerenti al disturbo (quindi indipendenti dalla volontà)
Si ricorda infine che gli alunni con disabilità vanno valutati in base al loro PEI anche nel comportamento.

SOSPENSIONE ALLA PRIMARIA?

Alla primaria nessun alunno può essere sospeso.

Le punizioni disciplinari sono regolate dal DPR 235/17, Statuto degli studenti, ma si applica solo alla secondaria.

E alla primaria?

Secondo la logica educativa e il buon senso, più che la normativa, si dovrebbe semplicemente dire che nella scuola primaria queste punizioni formali non si applicano, eppure fino al 2019 è rimasto in vigore il Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297 che dava ancora la possibilità alle scuole di sospendere dalle lezioni i bambini della primaria.

Con la Legge n. 92 del 2019, quella che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, sono stati abrogati gli articoli del Regio Decreto del 1929 che consentivano la sospensione e introdotto anche alla primaria, rafforzando la collaborazione con le famiglie, il patto educativo di corresponsabilità già previsto con lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella secondaria. Art. 7 – Scuola e famiglia.

Non sono però stati estese a questo ordine di scuole le procedure per le punizioni disciplinari per cui adesso, finalmente, si può veramente dire che alla scuola primaria non si può sospendere più nessuno.