Molto spesso i bambini con disabilità vengono esclusi dai centri estivi a causa dei costi elevati legati alla presenza di operatori specializzati che dovrebbero affiancarli.
Questi costi risultano onerosi sia per le famiglie sia per le strutture, soprattutto nei centri privati.
La situazione è leggermente diversa nei centri estivi pubblici (comunali).
Non esiste una normativa specifica e vincolante sui centri estivi come per l’inclusione scolastica e bisogna fare riferimenti a norme e principi generali, che però purtroppo non è semplice far valere.
La norma più importante al riguardo è quella sulla discriminazione diretta Legge 67/06art. 2 c. 2:
«2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.»
Se un centro estivo comunale accetta un bambino applicando solo per lui, in quando bambino con disabilità, norme, orari, tariffe restrittive che non sono previste per gli altri bambini sta compiendo un evidente atto di discriminazione.
Purtroppo questa definizione si applica solo in giudizio con il risultato che questa norma, nonostante sia in vigore da vent’anni, continua a produrre scarsi risultati.
Una diffida al sindaco a volte funziona. Al sindaco perché, anche se gestito da una cooperativa, questo è in ogni caso un servizio comunale.
Nei centri estivi comunali, i bambini con disabilità non devono essere inseriti nelle graduatorie ordinarie. Al contrario, devono essere accolti con priorità, al di fuori delle graduatorie.
Questo principio è sancito dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/1992, che stabilisce:
“Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.“
Quindi concludendo essendo il centro estivo comunale un servizio pubblico, i bambini riconosciuti ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della L. 104/92 hanno diritto a un accesso prioritario, indipendentemente dalla graduatoria.