Alunna bocciata in seconda media, nonostante i voti positivi, per 90 giorni di assenza: il TAR annulla la decisione della scuola e ordina nuovo scrutinio

Il TAR della Puglia ha accolto il ricorso di una famiglia contro la decisione di non ammissione alla classe successiva di una studentessa della scuola secondaria di primo grado.

La giovane era stata bocciata per aver superato il limite massimo di assenze previsto dalla normativa, totalizzando 90 giorni di mancata frequenza durante l’anno scolastico 2024/2025. I giudici amministrativi hanno ritenuto carente la motivazione fornita dal consiglio di classe, sottolineando come la decisione si sia limitata a evidenziare il numero elevato di assenze senza considerare adeguatamente il rendimento scolastico positivo della studentessa.

La sentenza n. 1292/2025, pubblicata il 10 settembre, ha stabilito che la non ammissione alla classe successiva deve costituire un’eccezione e non la regola, richiedendo una motivazione rafforzata quando vengono deliberate tali decisioni.

Valutazioni positive non considerate nel giudizio

La documentazione allegata al ricorso ha evidenziato come l’alunna avesse conseguito valutazioni ampiamente sufficienti in tutte le discipline durante entrambi i quadrimestri. Nel primo periodo, la studentessa aveva ottenuto medie superiori al 6 in quasi tutte le materie, con punte di eccellenza in educazione civica (media 8), scienze motorie (media 9) e religione (media 9). Anche il secondo quadrimestre aveva confermato un andamento positivo, con voti che oscillavano tra il 6 e l’8 nella maggior parte delle discipline.

I giudici hanno sottolineato come il comportamento in classe fosse sempre stato adeguato, elemento che emerge chiaramente dai giudizi in condotta riportati dalla giovane. La presenza di un piano didattico personalizzato, attivato dalla scuola in considerazione delle problematiche di salute dell’alunna, dimostra ulteriormente la conoscenza da parte dell’istituto delle difficoltà della studentessa.

Nuovo scrutinio ordinato entro quindici giorni

Il TAR ha ordinato all’amministrazione scolastica di procedere a un nuovo scrutinio finale entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. La decisione si basa sul decreto legislativo 62/2017, che prevede come la non ammissione alla classe successiva debba essere supportata da un “esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero” e dalla valutazione del livello di apprendimento raggiunto nei periodi precedenti.

I magistrati hanno evidenziato come far ripetere l’anno scolastico a un’alunna con voti sufficienti possa “gravemente nuocere al suo percorso formativo”, costringendola a ripetere insegnamenti già acquisiti e a perdere l’opportunità di apprendere nuove conoscenze nella classe superiore. La sentenza consente alla studentessa di frequentare la terza classe della scuola secondaria di primo grado nelle more della rivalutazione, mentre le spese processuali sono state compensate tra le parti considerata la peculiarità delle questioni affrontate.

fonte Orizzonte scuola

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