Nel primo ciclo, ossia scuola primaria e secondaria di primo grado (scuola elementare e scuola media), la didattica degli alunni con disabilità può essere liberamente personalizzata, in base ai bisogni e alle potenzialità, senza nessuna conseguenza rispetto al valore legale del percorso di studio, quindi i ragazzi avranno in ogni caso un regolare diploma.
La Legge che regola gli esami del primo ciclo è il
DL 62-17 che all’art. 11 c. 6 pag 11
dice: “la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato[..] predispone, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.”
L’unico modo per non ricevere il diploma, alla scuola secondaria di primo grado, è quello che lo studente non si presenti agli esami (comma 8).
Cosa ben diversa è alla scuola secondaria di secondo grado, dove anche se si differenzia anche solo una dipliscina, questo toglie la possibilità di avere il diploma ma un attestastato di frequenza scolastica.
Alla base c’è la L. 104/92 Il comma 3 dell’art. 12 dice che:
«L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.»
Le potenzialità ovviamente sono individuali.
La differenza tra il 1° e il 2° ciclo si basa sull’art. 16 che definisce i principi della valutazione degli apprendimenti.
Comma 2: «Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.»
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