L’assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai collaboratori scolastici.
L’assistenza per la comunicazione rientra invece nell’assistenza specialistica, di competenza dell’Ente Locale.
La differenza è ben spiegata nella Circolare Ministeriale 3390 del 2001.
La normativa si basa prima di tutto sul contratto di lavoro della scuola.
Il DL 66/17 riafferma all’art. 3 c. 2/c l’obbligo dello Stato di fornire alle scuole i collaboratori scolastici per occuparsi anche dell’assistenza degli alunni con disabilità.
Ricordo infine che è compito e responsabilità del dirigente convincere eventuali collaboratori riottosi, non degli insegnanti e tanto meno dei genitori.