Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Buongiorno, non troverete da nessuna parte un elenco “ufficiale“ oppure esaustivo di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi.
Ma quello che la legge, giustamente, indica, è la definizione degli stessi, dunque qualsiasi strumento che svolge la funzione di compensare, oppure dispensare, uno studente con DSA va bene, come indicato nella norma di riferimento DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669
È ovvio, che non ci può essere un elenco esaustivo, perché gli strumenti compensativi paradossalmente possono essere quasi infiniti, se ne mettessimo 100, andremo ad escludere tutti gli altri.
Per questo non sono presenti tutti gli strumenti esistenti, perché è una delle 1000 modalità che si possono attuare.
Se qualcuno provasse a scriverli tutti, andrebbe sicuramente ad escludere qualcuno, e questo perché ogni ragazzo è diverso da un altro e anche i suoi bisogni sono diversi da quelli di altri, dunque la normativa preferisce indicare una definizione e mette le parole “ECC.” Oppure “ESEMPIO”.
Lo spiega il prof. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!
Le scuole o gli insegnanti che lo proibiscono commettono un abuso.
– LEGGE 170/2010 in merito all’introduzione di strumenti tecnologici e informatici.
– Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti DSA, Decreto Attuativo N. 5669
–Circolare MIUR N. 4099 del 5 Ottobre 2004
– Dal Garante della Privacy (punto 12)
– Dalle linee guida della DDI (2020)
Questo strumento compensativo, anche se il garante dice che può essere usato senza il consenso delle persone coinvolte, per correttezza è meglio farlo inserire nel PDP.
Quanto sopra riportato è valido SOLO per un uso di studio personale, per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso. Punto 11 garante privacy (per tutti)
nell’ultima pagina c’è un fac-simile di lettera per fare l’autodichiarazione che le registrazizone saranno utilizzzate solo a scopo personale di studio e non saranno divulgate
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Inoltre è bene sapere che per la Cassazione registrare una conversazione (dal vivo o telefonica) senza il consenso, è legale basta partecipare alla conversazione stessa leggi articolo
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR