Archivi categoria: Legge e diritti

Ultimi aggiornamenti sugli esami orali di maturità per i candidati con DSA a.s. 2018-2019

COLLOQUIO ESAME DI STATO 2019 CANDIDATI CON D.S.A.

In data 27 maggio u.s. Titti Gaeta e Mariangela Negrini per l’Associazione “D.S.A. – Dislessia, un limite da superare”, Paola Casagrande e Giuliana Grosso per l’Associazione “Orto del Sapere” e Mariana Briganti per l’Associazione “S.O.S. Alta Val di Cecina” sono state ricevute a Roma, presso la sede del MIUR, dal D.T. Ettore Acerra, Coordinatore nazionale Servizio Ispettivo – Coordinatore Struttura tecnica Esami di Stato, per acquisire chiarimenti riguardo la modalità di colloquio per l’esame di Maturità per i candidati con D.S.A..

In merito a ciò, in una conversazione informale, è stato rappresentato il disorientamento di famiglie e scuole, ognuna con un’ interpretazione diversa, a partire dal sorteggio delle buste alla conduzione del colloquio stesso.

Con l’autorizzazione dell’Ispettore E. Acerra, , il quale ci ha confermato che per i candidati con D.S.A. “NON” si utilizzerà la modalità del sorteggio delle buste,
si riporta di seguito quanto riferito a voce e a mezzo posta elettronica:

il colloquio dei candidati con DSA sarà improntato alla coerenza con il PDP, come peraltro già chiaramente indicato sia nel D.Lgs 62/2017 che nell’OM 205/2019 (art. 21 comma 2)
– anche la scelta del materiale da proporre al candidato per l’incipit del colloquio, scelta di competenza della Commissione d’esame, sarà effettuata con criteri di personalizzazione; si ricorda comunque che tale analisi rappresenta solo l’incipit di una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del PECUP dello studente (cfr art. 19, comma 2 OM 205/2019)
– il candidato, in sede di esame, illustra le esperienze di PCTO (ex ASL) svolte nel percorso di studi; in tale fase può presentare una relazione e/o un elaborato anche multimediale concernente tali esperienze
– sono in corso in tutti i territori e saranno completati in tempi rapidi gli incontri di formazione con i dirigenti e i docenti inseriti nell’elenco dei presidenti, al fine di fornire indicazioni omogenee che garantiscano una uniformità di comportamento di tutte le commissioni.

Nella giornata di oggi, 31 maggio, il D.T. E. Acerra ci ha riferito che martedì 4 giugno p.v. si terrà la Conferenza Nazionale di tutti i Dirigenti Tecnici del MIUR dove verrà ulteriormente ribadita e discussa la procedura dettagliata di svolgimento degli esami.

Per i candidati con D.S.A. è fondamentale la “personalizzazione”. Pertanto, noi aggiungiamo che solo se la relazione, inserita nell’allegato riservato del documento del 15 maggio, sarà ben dettagliata e calibrata ad hoc sulle esigenze ad ampio raggio dell’alunno con D.S.A., si potrà realmente tutelarlo sulla base delle sue caratteristiche e fargli concludere, con il risultato dovuto, un percorso di studio che, come è ben noto, per i nostri ragazzi è più faticoso.

Ringraziamo il D.T. Ettore Acerra per averci ricevute, per averci ascoltate con grande disponibilità e informate con chiarezza.

Auguriamo a tutti gli alunni un sereno e brillante esame di Maturità e auguriamo buon lavoro ai Docenti e alle Commissioni d’esame.

Ass. “D.S.A-Dislessia, un limite da superare”
Pres.Titti Gaeta

Ass. “Orto del Sapere”
Pres. Paola Casagrande

Ass. “S.O.S. Alta Val di Cecina”
Pres. Mariana Briganti

I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità family-friendly

Molte volte i genitori chiedono se avendo un figlio con i DSA spetta loro delle forme di lavoro flessibili, per poter seguire i ragazzi nello studio quotidiano a casa.

Legge 170 del 2010  art 6 comma 1e 2 pag 3,

La legge dice che i genitori degli alunni con DSA del primo grado di istruzione (scuola elementare e media) hanno diritto a poter beneficiare nel lavoro di forme di flessibilità oraria per garantire ai figli un’assistenza extrascolastica.

Ma dice anche che per sapere se spetta la flessibilità o no, il genitore deve controllare il contratto collettivo di lavoro nazionale (CCNL) con il quale è stato assunto, e vedere se è prevista.

Consiglio di sentire il proprio sindacato.

 

Pagamento dell’imposta di bollo sull’istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90

A volte le scuole per le copie dei PDP, del PEI e delle verifiche e di qualsiasi altro documento amministrativo chiedono il pagamento di una marca da bollo per ogni foglio, ebbene questa tassa non è dovuto, le copie devono essere date in carta semplice, a meno che non si voglia una copia conforme all’originale.

Ma si deve pagare comunque il costo delle fotocopia che può andare dai 0,25 ai 0,50 centesimi a foglio dipende dalle scuole. 

Circolare Ministeriale 16 marzo 1994

La legge 104 spetta ai ragazzi con disturbi di apprendimento?

Molti genitori di ragazzi dislessici si fanno frequentemente alcune domande: “Ma la legge 104 spetta ai dislessici?”, “C’è differenza tra 104 e indennità di frequenza?”

Cerchiamo di fare chiarezza:

Legge 104: che cos’è

La legge 104/92 è la legge che tutela le persone con handicap e i loro diritti. Può usufruire dei benefici della legge 104 chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104 art. 3 comma 1)

Quindi un minore per ottenere i benefici legati alla legge 104, devono essere presenti 3 fattori contemporaneamente:

  1. una minorazione fisica (ad esempio, un danno cerebrale), psichica (ad esempio, un ritardo mentale) o sensoriale (ad esempio, un grave deficit di vista o udito);
  2. una difficoltà di apprendimento o di relazione causata dalla minorazione di cui sopra;
  3. una situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e relazioni.
Il riconoscimento dell’handicap può essere riconosciuto come non grave oppure grave.

L’handicap si definisce grave quando la minorazione (o le minorazioni) hanno ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un’assistenza continua e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (legge 104 art. 3 comma 3)

I benefici della legge 104 sono diversi a seconda che l’handicap sia considerato grave o non grave.

Indennità di frequenza: è necessario il riconoscimento legge 104?

Per richiedere l’indennità di frequenza non è necessario il riconoscimento della legge 104.

L’indennità di frequenza è stata introdotta con la legge 289 nel 1990, questa è un beneficio economico riservato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.

Un soggetto può ottenere entrambi i riconoscimenti, poiché l’uno non esclude l’altro, i casi possono essere:
  • si può avere il riconoscimento 104 e non usufruire di indennità di frequenza;
  • non avere il riconoscimento 104 ma usufruire di indennità di frequenza.

Da qualche anno si possono presentare insieme le richieste di indennità di frequenza e di riconoscimento 104. E anche la visita si svolge in contemporanea.

 Riconoscimento legge 104: ecco come si richiede

Per inoltrare la richiesta per il riconoscimento 104 si seguono gli stessi passaggi necessari per richiederel’indennità di frequenza.

Per questo si può presentare una domanda unica chiedendo sia l’indennità di frequenza sia il riconoscimento 104.

La commissione sarà la stessa di quando si richiede l’indennità di frequenza, in più è presente in commissione la figura di un membro esperto, ad esempio, il neuropsichiatra infantile, nel caso di un DSA e dall’assistente sociale.

Legge 104: perché si richiede

I genitori fanno richiesta della legge 104 soprattutto per ottenere i seguenti benefici:

  • Insegnante di sostegno
  • Permessi lavorativi retribuiti, che consistono in 2 ore al giorno fino ai tre anni di vita del bambino, 3 giorni lavorativi al mese in seguito; congedi parentali fino al 12° anno di vita.

L’insegnante di sostegno può essere richiesto anche nel caso il proprio figlio abbia ottenuto un riconoscimento di handicap non grave.

I permessi retribuiti ti spettano solo se tuo figlio ha un handicap grave (riconosciuto come tale dalla commissione).

DSA: legge 104

Ottenere il riconoscimento 104 per un DSA è difficile.

L’INPS non ha prodotto linee guida sui DSA e ogni commissione si regola a proprio modo.

Quindi, stando alle statistiche, è molto raro la possibilità che un DSA venga considerato portatore di una difficoltà di apprendimento conseguente a una minorazione fisica o psichica o sensoriale, ed è quasi impossibile ottenere il riconoscimento di handicap in stato di gravità.

Ne consegue che per i genitori di bambini e ragazzi con DSA non è quasi mai possibile fruire dei permessi 104 concessi a chi ha figli portatori di handicap in stato di gravità.

L’altro importante beneficio fruibile grazie al riconoscimento 104 è la presenza dell’insegnante di sostegno a scuola: le probabilità di ottenere tale agevolazione sono ridotte, ma non nulle.

Il riconoscimento 104 porta benefici a chi ha un DSA?

Poiché ad una persona con DSA difficilmente viene riconosciuto l’handicap grave, l’unica agevolazione che può ottenere è l’assegnazione dell’insegnante di sostegno.

Se un genitore ottiene il riconoscimento dell’handicap per il proprio figlio DSA, ora si deve chiedere se fosse opportuno richiedere l’assegnazione di insegnante di sostegno. IL genitore non è obbligato a comunicarlo alla scuola, nè tantomeno a richiedere l’attribuzione di ore di sostegno scolastico.

Differenza fra PEI con percorso A – B – C e differenza fra primo e secondo ciclo

Spesse volte si sente dire: gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?

Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione.

IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato.

Infatti nel modello di PEI previsto dal MIUR nella sezione 8 sono possibili 2 soli percorsi :

  • Percorso A, curricolare cioè uguale al resto della classe
  • Percorso B, programma personalizzato e individualizzato. 

DL 62 del 13 aprile 2017 art.11 c. 6

Solo se l’alunno non si presenta agli esami finali non riceve il diploma, ma un attestato dei crediti formativi (non verrebbe bocciato), con il quale può accedere alle scuole superiori, ma non può fare un percorso per raggiungere il diploma, in quanto gli manca il totolo della secondaria di primo grado.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

La situazione cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore) infatti in questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio.

Oggi è in vigore il nuovo PEI, con il D.M.153 del  2020 (che è il decreto correttivo al DM 182/2020), sono definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo DL 66-2017 e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

Sono previsti 3 percorsi di studi:
PERCORSO A
  • Obiettivi curricolari, cioè uguali alla classe (stesse identiche verifiche, stessi criteri di valutazione, nessun tipo di personalizzazione, niente strumenti compensativi e dispensativi) 
PERCORSO B
  • Obiettivi  personalizzati, ma riconducibili a quelli della classe, quindi per ogni materia bisogna specificare le personalizzazioni, (verifiche, criteri di valutazione, strumenti compensativi e dispensativi) linee guida del DL 182 del 2020 modificate dal DL 153 del 2023 pag 5-6 “Per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l’indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe” (linee guida del DL 182 del 2020 modificate dal DL 153 del 2023 pag 36) . 
PERCORSO C
  • obiettivi differenziati, diversi in modo sostanziale alla classe.
    Questo percorso non porta ad un diploma ma a un attestato dei crediti formativi. In questo caso per disabilità molto gravi, dove non è possibile differenziare e ridurre al minimo la disciplina,  si può anche esonerare da una o più materia.
  • Per il percorso C è necessario il consenso della famiglia, che va chiesto la prima volta, poi decide solo il consiglio di classe.
    Anche per questo è importante che i genitori siano ben informati e consapevoli quando prendono la loro decisione.
  • dalle Linee Guida allegate al DL 153 del 2023 pag. 37 “La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2.
  • La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito, ossia che cosa comporta l’accettazione del percorso differenziato ma anche quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve sostenere valutazioni equipollenti. Poiché i soggetti coinvolti in questa decisione (genitori e Consiglio di classe) partecipano ai lavori del GLO, ma sono autonomi e distinti rispetto ad esso nelle rispettive differenziazioni, si deciderà secondo i casi se inserire queste procedure all’interno del gruppo stesso, verbalizzando le decisioni assunte, o se sia più opportuno gestirle separatamente.
    Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia” (dalle Linee Guida del DL 182 del 2020 modificate dal DL 153 del 2023 pag. 37)
Dal sito del Ministero (le FAQ) leggiamo: cos’è la Programmazione Differenziata?

“Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.

Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo”. 

La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe, se la famiglia accetta deve firmare un’autorizzazione, senza firma della famiglia la scuola non può passare al differenziato (consiglio: leggere attentamente senza escludere niente qualsiasi scritto viene dato da firmare).

Alla fine dell’anno scolastico, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.

PER CONCLUDERE 

In base al DL 62/17 art. 20 c. 5 i candidati con disabilità conseguono l’attestato in 3 casi:

  1. se sono state predisposte per loro dalla commissione prove non equipollenti,
  2. se non partecipano agli esami
  3. se non sostengono una o più prove.