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Il Registro Elettronico NON è obbligatorio

Fonte: ORIZZONTE SCUOLA

Il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Cassazione. Il registro di classe e del professore sono atto pubblico

Una interessante sentenza della Cassazione penale che tratta il caso di reato di falsità in atti, analizza in modo puntiglioso la funzione del registro di classe e del professore e sottolineando altresì che il registro elettronico è tutt’altro che obbligatorio, cosa che anche qui su Orizzonte Scuola abbiamo fatto presente più volte, almeno fino a quando non verrà attuato il piano di dematerializzazione contemplato dalla legge di cui oramai si è persa ogni traccia. La sentenza in questione è quella della Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-07-2019) 21-11-2019, n. 47241

La normativa sul registro di classe

I giudici osservano che risulta confermato dal R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 41, secondo il quale “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d’anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”. Il registro o giornale di classe rappresenta, quindi, la verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno, secondo quanto caduto sotto la diretta percezione dell’insegnante; mentre la relazione finale si pone come propedeutica al giudizio che, a sua volta, si concretizza, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume alla fine di ciascun anno scolastico Detta disposizione è stata oggetto specifico della pronuncia di Sez. 5, sentenza n. 12862 del 21/09/1999, Beccattini MA ed altri, Rv. 214890, dalla cui motivazione può concludersi che devono essere indiscutibilmente qualificate come atto pubblico avente fede privilegiata tutte le attestazioni, riguardanti “attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed, anzi, essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell’ordinamento giuridico statale.

I registri degli insegnanti sono atti pubblici

Coerentemente con detta impostazione, inoltre, va ricordato, rilevano i giudici, che anche la giurisprudenza amministrativa qualifica i documenti in esame come atti fidefacenti (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613, secondo cui “I registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che eventuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che il registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno; mentre il giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico”; TAR Puglia, Lecce, sez. 2, ud. 13/06/2018, dep. 26/06/2018, n. 1071; TAR Sardegna, Cagliari, 17/06/2002, n. 705, che hanno affermato come dalla natura di atto pubblico del registro, che fa prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, discende che l’eventuale falsità dei registri potrà rilevare solo a seguito dell’espletamento del giudizio disciplinato dall’art. 221 c.p.c.).

Quanto alla fonte normativa che prevede detta parificazione, come noto, essa va individuata, senza alcun dubbio, nella L. 19 gennaio 1942, n. 86 (Sez. 5, sentenza n. 38466 del 22/07/2015, Todaro Annamaria ed altro, Rv. 264921; Sez. 5, sentenza n. 9793 del 23/02/2005, Boccia ed altri, Rv. 234238, con specifico riferimento alle attestazioni contenute nei registri di classe; Sez. 5, sentenza n. 3004 del 13/01/1999, Thaler W. ed altro, Rv. 212937; Sez. 5, sentenza n. 12862 del 21/09/1999, Becattini ed altri, Rv. 214890; Sez. 5, sentenza n. 2492 del 19/11/1998, dep. 25/02/1999, Boccia R.R. ed altri, Rv. 212814).

La differenza tra registro di classe e il giornale del professore

I giudici intervengono anche sulla differenza tra il registro di classe ed il giornale del professore, cosa che spesso crea confusione anche all’interno della scuola.

Sottolineano che il primo è disciplinato dal R.D. n. 965 del 1924, art. 41; come detto, in esso vengono depositate le firme dei professori, le assenze, le giustificazioni degli alunni, i compiti assegnati, i lavori svolti e i dati generali degli alunni, ed ha la funzione di annotare i provvedimenti disciplinari, i compiti assegnati e il programma scolastico svolto dai docenti in ogni singola giornata, le assenze degli alunni e le giustificazioni. Insieme al giornale del professore attesta, inoltre, la presenza dei docenti in classe. Il registro di classe è visionabile da tutti gli alunni della classe. Il giornale del professore o registro del professore è un documento cartaceo in dotazione ad ogni singolo insegnante, nel quale si annotano assenze e valutazioni relative ad ogni alunno nella propria materia. Entrambi i detti documenti, quindi, non possono che essere equiparati nella valutazione normativa quali strumenti provenienti entrambi da un pubblico ufficiale ed in grado di attestare fatti, episodi e situazioni riguardanti la vita comportamentale degli alunni sia all’interno della propria classe che dell’istruzione scolastica in generale.

La valenza di atto pubblico del registro di classe e del registro del professore

In tal senso deve essere ricordata la motivazione della sentenza Sez. 5, n. 12962 del 21/09/1999, Becattini MA ed altri, Rv. 214890, già citata, secondo cui: “Premesso che nessuno dei ricorsi contesta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. del preside e degli insegnanti di istituto di istruzione parificato (correttamente affermata dai giudici di merito in relazione alle funzioni da essi esercitate), la Corte osserva che il registro personale del professore è espressamente previsto dall’art. 48 (rectius 41) del fondamentale R.D. 30 aprile 1924, n. 965 con l’indicazione di giornale di classe che deve essere tenuto da ogni professore (giurisprudenza sostanzialmente costante, fra tante Sez. VI 9.4.84 N. 4127, Barberis + 2; Sez. V 6.7.83 N. 8498, Fedele + 1; ad colorandum la stessa C.M., circolare ministeriale, 252/78 punto cinque richiamato dalla menzionata sentenza N. 3004/99 parla espressamente delle registrazioni che ogni docente è tenuto a compiere sul giornale di classe comunemente chiamato registro personale del professore), ed è diverso dal diario di classe che riguarda l’intera classe e sul quale si succedono le attestazioni del professori delle, varie materie che espletano i loro compiti in quel determinato giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente per costante giurisprudenza atto pubblico. Nel giornale di classe R.D. 30 aprile 1924, n. 965, ex art. 41 (quindi registro personale del professore) debbono essere registrati … voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni; indiscutibile, quindi, la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepitì (S. 0.10.10.81, Di Carlo); ma indiscutibile detta natura anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato finale dello, scrutinio finale, e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell’ordinamento giuridico statale. Ed infatti è il registro personale del professore che consente a questi (o a chi per necessità lo debba sostituire) di riferire nel consiglio dei professori in sede di scrutinio e fornire indicazioni e fare proposte (R.D. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 77 e sgg.) in ordine alla valutazione dell’alunno, indicazioni tra le quali sicuramente rilevante è quella delle assenze relative alla materia insegnata dal professore non rilevando in contrario che attraverso un laborioso esame del diario di classe o di altri registri possa giungersi allo stesso risultato di conoscenza del numero delle assenze in quella determinata materia”.

Sulla scorta di detto percorso ermeneutico la sentenza citata concludeva per la qualificazione di falso in atto pubblico in ordine a tutte le imputazioni, sia quelle relative alle false attestazioni nel diario di classe che quelle del registro personale del professore.

Il registro elettronico non è obbligatorio

Come detto, i giudici intervengono anche sulla questione del registro elettronico, così scrivendo nella complessa sentenza che si sta commentando: Prive di pregio appare anche il richiamo al D.Lgs. n. 85 del 2005, in quanto occorre ricordare, su questo tema, che il D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, aveva introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l’obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, prevedendo che il Ministero di Istruzione, Università e Ricerca predisponesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; detto piano non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.

Attenzione a ciò che si attesta sul registro

La giurisprudenza, anche più risalente, di questa Corte regolatrice, continuano i giudici, si è sempre espressa in maniera chiara sulla tematica in esame (Sez. 5, sentenza n. 268 del 10/02/1967, Margarone, Rv. 103943, secondo cui “Rientrano nella categoria degli atti pubblici, ai fini del reato di falso, tutti i documenti, sia pure di carattere interno, che, formati dal pubblico ufficiale competente, costituiscano o concorrano a costituire un diritto od un obbligo per taluno, oppure siano destinati a provare un fatto giuridicamente rilevante del pubblico ufficiale o da lui percepito od attuato.

La sottoscrizione del registro delle presenze da parte dei singoli insegnanti di una scuola pubblica è destinata a costituire la attestazione di verità della loro presenza nella scuola stessa.

Pertanto e indubbio che la relativa falsificazione integra tutti gli estremi del reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto e punito dall’art. 479 c.p. “; Sez. 5, sentenza n. 1120 del 11/07/1967, Quarantotto, Rv. 105579, secondo cui “Costituisce falsità in atto pubblico la falsificazione del giornale di classe o diario scolastico di un pubblico istituto (nella specie, scuola media unificata), in quanto tale documento, pur non identificandosi con il registro del professore, espressamente previsto dalla legge (R.D. 30 aprile 1924, n. 956, art. 48), è un registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica ed ha tutti i requisiti essenziali dell’atto pubblico in considerazione non soltanto del fatto che esso risulta posto in essere da pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività, ma anche dello scopo, a cui esso è destinato, di fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti – espressione essenziale della vita stessa della scuola – attraverso la quotidiana documentazione della presenza in classe dell’insegnante, dell’attività dallo stesso svolta, comprensiva anche delle attestazioni concernenti la presenza degli alunni e il loro comportamento, documentazione sottoposta al controllo del preside, attestato dalla apposizione della firma dello stesso, accanto a quella dell’insegnante”).

Le attestazioni delle attività didattiche svolte in classe sono atti pubblici

Nel caso dell’attività didattica, che è essa stessa pubblica funzione, la qualificazione degli atti che estrinsecano la finalità completa dell’ente non può essere considerata come avulsa da quelle connotazioni tipiche della funzione stessa, con la conseguenza che le attestazioni poste in essere nel corso dell’attività didattico-istituzionale non possono che essere inquadrate nella categoria di atti fidefacenti (sulla natura pacificamente autoritativa o certificativa della funzione pubblica, anche disgiuntamente esercitate, cfr. Sez. 5, sentenza n. 6685 del 14/04/1992, P.G. in proc. Martinelli ed altri, Rv. 190513, proprio in riferimento alla funzione pubblica di insegnamento).


LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO


Il Regio Decreto 965 del 1924 all’art. 41 recita:

“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli ESERCIZI ASSEGNATI E CORRETTI, le assenze e le mancanze degli alunni”


Il DL 95-2012 art. da 27 a 31 ,  prevede l’obbligo dell’utilizzo del registro elettronico a partire dall’ a.s. 2012/2013 e  l’adozione di un “piano per la dematerializzazione” che ad oggi non è mai stato attuato.


 

Sostegno GLO e PEI: tutto quello che c’è da sapere

Entro il 30 giugno il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione degli alunni disabili) deve provvedere a redigere il PEI provvisorio al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Per ogni alunno disabile deve essere operativo un GLO.

La formalizzazione dei gruppi GLO deve essere effettuata dal dirigente scolastico con un decreto di istituzione. I GLO hanno la finalità di elaborare e approvare il PEI, ed entro il 30 giugno di ogni anno scolastico deliberare:

  •  le ore di sostegno didattico;
  •  l’eventuale necessità dell’educatore per l’assistenza all’autonomia  e comunicazione;
  • l’eventuale necessità di assistenza igienica di base
  • eventuali ulteriori necessità che dovessero manifestarsi.

Composizione dei GLO

I GLO sono composti:
  • dal dirigente scolastico, o un suo delegato, che presiede;
  • dal team docenti contitolari (per la scuola dell’infanzia e primaria);
  • dal consiglio di classe di scuola secondaria;
  • dall’insegnante specializzato per il sostegno didattico contitolare della classe;
  • dai genitori dell’alunno con disabilità o da chi esercita la  responsabilità genitoriale;
  • rappresentanti dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza dell’alunno con disabilità;
  • dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione o docenti
    con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.)
  • le figure professionali specifiche esterne che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità:
    1) assistente all’autonomia ed alla comunicazione;
    2) eventualmente un rappresentante del GIT territoriale;
    3) un rappresentante dell’Ente Locale nel caso sia stato predisposto il Progetto Individuale su
    richiesta dei genitori;
  • solo se preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico, a titolo consultivo e non decisionale, un esperto indicato dalla famiglia;  Alle riunioni del GLO possono partecipare i collaboratori scolastici (o altro personale con il medesimo compito) che si occupano dell’assistenza igienico-personale.

Funzionalità del GLO

  1. Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico, o dal suo delegato, ed è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
  2.  Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione e possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
  3. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale che dovrà tenere in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Il verbale è firmato da chi presiede la riunione e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
  4. Il GLO si riunisce:
    • entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di
    definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo;
    • entro il 31 di ottobre, di norma, approva e sottoscrive il PEI definitivo;
    • almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
    • ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.
  5. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
  6. I componenti del GLO della scuola (Dirigente scolastico o delegato e team dei docenti contitolari o consiglio di classe, curricolari e di sostegno), nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione riguardante l’alunno con disabilità, devono essere attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Al termine delle riunioni dei GLO, il dirigente provvede a monitorare le richieste deliberate rispetto al sostegno didattico e alla necessità dell’operatore all’autonomia e comunicazione e inviare:
– al GIT, che opera presso gli uffici di ambito territoriale, il fabbisogno delle ore di sostegno, il quale poi, come Ufficio di Ambito Territoriale, comunicherà all’USR quello complessivo per la provincia di competenza;
– all’ente locale le ore di educatore/operatore per l’autonomia e comunicazione.

 

 

Diritto dei lavoratori con DSA: approvata una legge a loro tutela

Finalmente, dopo anni di attesa e speranze, oggi la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva un articolo, nell’ambito del disegno di legge di conversione del decreto Sostegni-Ter, che dà diritti fondamentali ai lavoratori con DSA.

D’ora in avanti i lavoratori con dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, potranno utilizzare nel proprio lavoro e nei colloqui di selezione, degli strumenti che permetteranno loro di compensare le difficoltà del proprio disturbo ed esprimere al meglio il proprio talento. Per l’Associazione Italiana Dislessia si tratta di una grande conquista al pari di quella della legge 170 del 2010 sulla scuola.

Un importante traguardo

Il traguardo è stato raggiunto grazie a un emendamento presentato dalla vicepresidente del Senato Anna Rossomando all’interno del decreto Sostegni Ter e approvato oggi in via definitiva dall’aula di Montecitorio. Clicca qui per l’articolo della legge.

Molto ha pesato su questo successo la costante attività di sensibilizzazione di AID presso il governo e le forze politiche.

“E’ un passo in avanti importantissimo per oltre un milione di lavoratori del nostro Paese” dice Andrea Novelli, presidente di AID. “Garantire mezzi adeguati e pari opportunità alle persone con dislessia permette loro di esprimere al meglio la propria professionalità e di realizzarsi a livello personale, diventando al contempo una risorsa preziosa per le imprese e per la società intera. Senza l’impegno della vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, non saremmo riusciti a ottenere questo grande risultato, le esprimiamo perciò con forza il nostro riconoscimento. Ora ci aspettano altre irrinunciabili battaglie: la prima sarà quella per estendere la legge 170 dal mondo della scuola agli studenti universitari, consentendo anche a questi ragazzi di usare gli strumenti compensativi e le misure dispensative, attualmente concessi a discrezione del singolo docente”.

“L’altra battaglia riguarderà la certificazione diagnostica per gli adulti” spiega la vicepresidente di AID, Antonella Trentin“Oggi i centri che fanno diagnosi sono molto pochi e spesso sono privati, quindi a pagamento. Chiediamo perciò la presenza di un centro diagnostico pubblico e gratuito per adulti in ogni regione italiana, anche perché senza la certificazione non si ha alcun diritto ad usare gli strumenti: sul lavoro, all’università, nei concorsi pubblici, nell’esame per la patente”.

Cosa prevede la norma

“Prima di tutto sarà vietata ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con DSA nei luoghi di lavoro” spiega Trentin. “Inoltre i lavoratori con DSA, che liberamente sceglieranno di dichiarare la propria caratteristica, potranno chiedere nei colloqui di selezione del personale l’uso di computer con sintesi vocale, calcolatrice, schemi e formulari, oltre al tempo in più per i test di selezione scritti. I lavoratori con DSA già assunti, che lo desiderano, potranno ricevere gli stessi strumenti e accomodamenti ragionevoli. Si tratta di misure praticamente a costo zero per le aziende, ma che porteranno enormi vantaggi. Ovviamente spetterà al singolo lavoratore dichiarare o meno la propria caratteristica e chiedere gli accomodamenti più opportuni”.

Inoltre, secondo la nuova legge, gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere applicati in tutte le occasioni di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, come gli esami per l’accesso agli Ordini professionali, nonché in ambito sociale.

Da anni AID porta avanti un’attività di sensibilizzazione delle aziende e di formazione alle imprese che hanno ottenuto con noi la certificazione Dyslexia friendly” dice il presidente Andrea Novelli. “Tra queste ricordiamo IBM, Intesa Sanpaolo, Orienta, Tim. Speriamo che la loro esperienza sia un faro per molte altre imprese e che presto la cultura dell’inclusione si diffonda all’intero mondo del lavoro”.

fonte: AID